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Inps più caro per agricoltura
e coop
Via libera al terzo incremento biennale
pari allo 0,5% - La contribuzione dovuta compie un altro
passo verso il traguardo del 32%
Pubblichiamo
il testo della circolare Inps n. 35 del 15 febbraio 2001
sull'«Aliquota contributiva Ivs dovute al Fpld. Variazioni
per l'anno 2001». Premessa.
Per l'anno 2001, relativamente alla contribuzione in oggetto,
sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.
1)
Articolo 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30: aumento,
a decorrere dal 1 gennaio 2001, dello 0,50% dell'aliquota
contributiva Ivs prevista per i datori di lavoro che, alla
data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito
al Fpld la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni
Tbc, Maternità e Cuaf.
2)
Articolo 3 comma 1 legge 146/1997: aumento, a decorrere
dal 1 gennaio 2001, dello 0,70% dell'aliquota contributiva
Ivs prevista per le aziende agricole (relativamente per
gli operai a tempo determinato ed indeterminato) e per le
aziende del settore della pesca (relativamente per gli equipaggi
delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori
e dei galleggianti).
3)
Articolo 3 comma 2 legge 146/1997: aumento, a decorrere
dal 1 luglio 2001, dello 1,10% dell'aliquota contributiva
Ivs prevista per le aziende agricole di "tipo industriale".
4)
Cooperative di cui al Dpr 602/1970. Articolo 27 comma 2-bis
legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Com'è
noto, il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996), in attuazione
dell'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha
elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento
del Fpld gestito dall'Inps con contestuale riduzione delle
aliquote dovute per Tbc, indennità economiche di maternità
e Cuaf (rispettivamente 0,14% per Tbc, 0,57% per maternità
e 3,72% per Cuaf). Nei casi in cui la variazione delle aliquote
suddette non ha consentito di raggiungere all'1 gennaio
1996 (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996) l'aumento
di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Fpld, a motivo della
entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle
stesse, il relativo onere è stato scaglionato, per effetto
della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50%
biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1
gennaio 1997.
Infatti,
la legge 28 febbraio 1997, n. 30 «Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997» dispone,
all'articolo 27 «Disposizioni in materia previdenziale»
comma 2-bis che «Nei casi in cui, per effetto del decreto
del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, emanato
di concerto con il ministero del Tesoro, del 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi
a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati
mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due
anni con inizio dal 1° gennaio 1997».
1.1. Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito
nella misura dello 0,50%. A
decorrere dal 1° gennaio 2001, i datori di lavoro che si
trovano nella condizione di cui al punto 1, aumenteranno
l'aliquota Fpld di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento
dell'aliquota complessiva del 32%, cui si deve aggiungere
lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento
(articolo 3, comma 23, della legge n. 335/1995). Di seguito
vengono elencati, a titolo esemplificativo, le più ricorrenti
categorie di datori di lavoro, interessate dall'aumento
in questione.
1.1.1.
Amministrazioni
statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della
Cuaf. Tali
settori, generalmente esclusi anche dal contributo per l'Indennità
economiche di maternità, devono trasferire l'aumento di
4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50%
ogni due anni a partire dall'1 gennaio 1997 e, con ultimo
aumento di 0,29% dall'1 gennaio 2013). Aliquota IVS dal
1/2001 Totale 29,91% (compr. 0,70 ex Gescal) A carico del
lavoratore 8,89% Aliquota IVS dal 1/2001 (senza Gescal)
Totale 29,21% a carico del lavoratore 8,54%
1.1.2. Datori di lavoro esonerati dalla Cuaf (codice 1C).
Tali
settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali
in ragione di 0,50% a partire dall'1 gennaio 1997 e con
l'aumento dello 0,22% dall'1 gennaio 2011. Aliquota Ivs
dal 1/2001 Totale 30,48% (compr. 0,70 ex Gescal) a carico
del lavoratore 8,89%
1.1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato
in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA = 4C) ovvero
personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi
parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione
del contributo Cuaf (CA = 4Z e 1C). Tali settori devono
trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione
di 0,50 % a partire dall'1 gennaio 1997 e con l'aumento
dello 0,22% dall'1 gennaio 2011. Aliquota Ivs dal 1/2001
Totale 29,78% a carico del lavoratore 8,54%
1.1.4 Cooperative della piccola pesca legge 250/58. Tali
settori devono trasferire l'aumento di 1,55 punti percentuali
in ragione di 0,50 % a partire dall'1 gennaio 1997 e con
l'aumento dello 0,05% dall'1 gennaio 2003. Aliquota Ivs
dal 1/2001 Totale 14,55% a carico del lavoratore 3,74%
1.1.5
Piloti dei porti. Tali settori, devono trasferire l'aumento
di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50
% ogni due anni a partire dall'1 gennaio 1997 e, con ultimo
aumento di 0,29 % dall'1 gennaio 2013). Aliquota Ivs dal
1/2001 Totale 29,21% a carico del lavoratore 8,54% 1.2 Datori
di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura
dello 0,02%.
A seguito dello scaglionamento previsto dalla norma in questione,
per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole
e da aziende Cd/Cm assuntrici di manodopera, dall'1 gennaio
2001 è applicato l'incremento dell'aliquota Ivs pari a 0,02
punti percentuali (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996
e circolare n. 23 del 9 febbraio 1999).
Pertanto,
dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive dovute al Fpld
per le aziende di cui sopra (comprensive dell'aumento 0,70%
di cui al successivo punto 2) sono fissate nella misura
appresso indicata: Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 25,30%
(compr. 0,11 quota base) a carico del lavoratore 8,04%
Articolo
3 comma 1 legge 146/97 Il decreto legislativo n. 146/97
«Attuazione della delega conferita dall'articolo2, comma
24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
agricola» Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1997 n. 132) stabilisce,
all'articolo 3 comma 1 «Disposizioni in materia contributiva»
che «A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi
dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato
e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore
di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore
sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista
dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, per li altri settori produttivi nelle misure rispettivamente
previste per i datori di lavoro e i lavoratori».
Per
effetto della citata disposizione si forniscono i seguenti
chiarimenti. 2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato
ed indeterminato. Ai fini della determinazione della contribuzione
relativa al Fpld, per le aziende in argomento si deve tener
conto di quanto disposto dal citato articolo 3 comma 1,
aumentando l'aliquota Ivs dello 0,70% (vedi circolare n.
194 del 22 settembre 1997 e circolare n. 23 del 9 febbraio
1999).
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