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Inps più caro per agricoltura e coop
Via libera al terzo incremento biennale pari allo 0,5% - La contribuzione dovuta compie un altro passo verso il traguardo del 32%

Pubblichiamo il testo della circolare Inps n. 35 del 15 febbraio 2001 sull'«Aliquota contributiva Ivs dovute al Fpld. Variazioni per l'anno 2001». Premessa.

Per l'anno 2001, relativamente alla contribuzione in oggetto, sono previste le seguenti variazioni di aliquote contributive.

1) Articolo 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dello 0,50% dell'aliquota contributiva Ivs prevista per i datori di lavoro che, alla data del 01/01/1996, non avevano integralmente trasferito al Fpld la quota di 4,43 punti percentuali dalle gestioni Tbc, Maternità e Cuaf.

2) Articolo 3 comma 1 legge 146/1997: aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dello 0,70% dell'aliquota contributiva Ivs prevista per le aziende agricole (relativamente per gli operai a tempo determinato ed indeterminato) e per le aziende del settore della pesca (relativamente per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti).

3) Articolo 3 comma 2 legge 146/1997: aumento, a decorrere dal 1 luglio 2001, dello 1,10% dell'aliquota contributiva Ivs prevista per le aziende agricole di "tipo industriale".

4) Cooperative di cui al Dpr 602/1970. Articolo 27 comma 2-bis legge 28 febbraio 1997 n. 30.

Com'è noto, il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996), in attuazione dell'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del Fpld gestito dall'Inps con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc, indennità economiche di maternità e Cuaf (rispettivamente 0,14% per Tbc, 0,57% per maternità e 3,72% per Cuaf). Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere all'1 gennaio 1996 (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996) l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota Fpld, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere è stato scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1 gennaio 1997.

Infatti, la legge 28 febbraio 1997, n. 30 «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997» dispone, all'articolo 27 «Disposizioni in materia previdenziale» comma 2-bis che «Nei casi in cui, per effetto del decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997».

1.1. Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,50%.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, i datori di lavoro che si trovano nella condizione di cui al punto 1, aumenteranno l'aliquota Fpld di un ulteriore 0,50% sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, cui si deve aggiungere lo 0,70% ex Gescal per i datori di lavoro tenuti al versamento (articolo 3, comma 23, della legge n. 335/1995). Di seguito vengono elencati, a titolo esemplificativo, le più ricorrenti categorie di datori di lavoro, interessate dall'aumento in questione.

1.1.1. Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della Cuaf. Tali settori, generalmente esclusi anche dal contributo per l'Indennità economiche di maternità, devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dall'1 gennaio 1997 e, con ultimo aumento di 0,29% dall'1 gennaio 2013). Aliquota IVS dal 1/2001 Totale 29,91% (compr. 0,70 ex Gescal) A carico del lavoratore 8,89% Aliquota IVS dal 1/2001 (senza Gescal) Totale 29,21% a carico del lavoratore 8,54%

1.1.2. Datori di lavoro esonerati dalla Cuaf (codice 1C).
Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dall'1 gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dall'1 gennaio 2011. Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 30,48% (compr. 0,70 ex Gescal) a carico del lavoratore 8,89%

1.1.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA = 4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo Cuaf (CA = 4Z e 1C). Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dall'1 gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,22% dall'1 gennaio 2011. Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 29,78% a carico del lavoratore 8,54%

1.1.4 Cooperative della piccola pesca legge 250/58. Tali settori devono trasferire l'aumento di 1,55 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dall'1 gennaio 1997 e con l'aumento dello 0,05% dall'1 gennaio 2003. Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 14,55% a carico del lavoratore 3,74%

1.1.5 Piloti dei porti. Tali settori, devono trasferire l'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50 % ogni due anni a partire dall'1 gennaio 1997 e, con ultimo aumento di 0,29 % dall'1 gennaio 2013). Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 29,21% a carico del lavoratore 8,54% 1.2 Datori di lavoro per i quali l'aumento è stabilito nella misura dello 0,02%.
A seguito dello scaglionamento previsto dalla norma in questione, per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e da aziende Cd/Cm assuntrici di manodopera, dall'1 gennaio 2001 è applicato l'incremento dell'aliquota Ivs pari a 0,02 punti percentuali (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996 e circolare n. 23 del 9 febbraio 1999).

Pertanto, dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive dovute al Fpld per le aziende di cui sopra (comprensive dell'aumento 0,70% di cui al successivo punto 2) sono fissate nella misura appresso indicata: Aliquota Ivs dal 1/2001 Totale 25,30% (compr. 0,11 quota base) a carico del lavoratore 8,04%

Articolo 3 comma 1 legge 146/97 Il decreto legislativo n. 146/97 «Attuazione della delega conferita dall'articolo2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola» Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1997 n. 132) stabilisce, all'articolo 3 comma 1 «Disposizioni in materia contributiva» che «A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per li altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori».

Per effetto della citata disposizione si forniscono i seguenti chiarimenti. 2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato. Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al Fpld, per le aziende in argomento si deve tener conto di quanto disposto dal citato articolo 3 comma 1, aumentando l'aliquota Ivs dello 0,70% (vedi circolare n. 194 del 22 settembre 1997 e circolare n. 23 del 9 febbraio 1999).

 

 

 
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