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Agricoltura, è la stagione
dei contributi
Per il settore agricolo il mese
di settembre 2001 è caratterizzato da scadenze a tutto campo.
Sono, infatti, interessati a queste scadenze: datori di
lavoro, per i contributi dovuti per il primo trimestre 2001
per gli operai a tempo indeterminato e determinato (scadenza
17 settembre 2001, essendo domenica il 16); coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo
principale per i contributi previdenziali e assistenziali
e contributi Inail dovuti per la seconda rata 2001 (scadenza
17 settembre 2001); concedenti per i contributi previdenziali
e assistenziali e contributi Inail dovuti per la seconda
rata 2001 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari
(17 settembre); dichiarazione trimestrale per la manodopera
agricola (Dmag su supporto magnetico) relativa al secondo
trimestre 2001 (scadenza, differita dall'Inps, dal 25 agosto
al 15 settembre 2001).
C'è però una serie di sospensioni
dei termini calamitosi. Anzitutto scatta, al 15 dicembre
2001, la proroga dei termini relativi agli interventi per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme
bovina (Bse). I beneficiari sono, oltre che gli allevatori,
anche le aziende di macellazione e i commercianti all'ingrosso
e al dettaglio di carni colpiti dall'evento calamitoso.
La sospensione dei termini riguarda
i seguenti versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
agricoli: terzo e quarto trimestre 2000 e primo trimestre
2001 per le aziende agricole assuntrici di manodopera; prima,
seconda e terza rata 2001 per i lavoratori autonomi (coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo
principale) e piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Per ottenere la sospensione del
versamento dei contributi correnti gli interessati dovranno
inoltrare all'Inps un'istanza nella quale, dopo aver fornito
tutti i dati necessari alla loro identificazione come contribuenti,
dichiarino la propria volontà di avvalersi del beneficio.
L'Inps ha precisato, inoltre, che la sospensione non riguarda
la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Dmag)
e annali (Acc1/Cfpc e Cd1 e Cd1 var) per il semplice motivo
che questi modelli occorrono per l'aggiornamento delle posizioni
assicurative dei lavoratori agricoli interessati.
La sospensione dei contributi
previdenziali, già operante fino al 15 agosto 2001 (articolo
2, comma 2 del decreto legge 8 del 14 febbraio 2001) viene
prorogata, come già visto, al 15 dicembre 2001. Sono, quindi,
sospesi i contributi previdenziali e assistenziali, compresa
la quota a carico del lavoratore, che hanno scadenza legale
nell'arco di tempo che va dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre
2001. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi
mediante modello Dm10/2, i periodi di paga interessati sono
quelli che vanno da gennaio 2001 a ottobre 2001.
La legge 305/2001 tace però sulle
modalità del recupero dei contributi oggetto di sospensione.
L'Inps si riserva di fornire istruzioni non appena perverranno
le relative determinazioni ministeriali. Poi, l'ordinanza
3145 del 25 luglio 2001 della presidenza del Consiglio dei
ministri ha previsto gli interventi volti a fronteggiare
l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna
che dal 13 luglio hanno colpito la provincia di Catania.
Per quanto riguarda l'Inps l'ordinanza stabilisce, tra l'altro,
la sospensione del versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (compresa la quota a carico del lavoratore)
per i residenti nei territori dei Comuni interessati dall'emergenza,
che verranno individuati con provvedimenti del Prefetto
di Catania, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento
calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di
attività produttiva, sono stati oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno
subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato
mediante perizia giurata.
La sospensione dei termini riguarda
i seguenti versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
agricoli: primo e secondo trimestre 2001 (scadenze del 16
settembre e 16 dicembre) per le aziende agricole assuntrici
di manodopera; prima, seconda e terza rata 2001 per i lavoratori
autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori
agricoli a titolo principale) e piccoli coloni e compartecipanti
familiari.
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni
trimestrali e annuali. a cura di Giuseppe Rodà
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