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Agricoltura, è la stagione dei contributi

Per il settore agricolo il mese di settembre 2001 è caratterizzato da scadenze a tutto campo. Sono, infatti, interessati a queste scadenze: datori di lavoro, per i contributi dovuti per il primo trimestre 2001 per gli operai a tempo indeterminato e determinato (scadenza 17 settembre 2001, essendo domenica il 16); coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale per i contributi previdenziali e assistenziali e contributi Inail dovuti per la seconda rata 2001 (scadenza 17 settembre 2001); concedenti per i contributi previdenziali e assistenziali e contributi Inail dovuti per la seconda rata 2001 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (17 settembre); dichiarazione trimestrale per la manodopera agricola (Dmag su supporto magnetico) relativa al secondo trimestre 2001 (scadenza, differita dall'Inps, dal 25 agosto al 15 settembre 2001).

C'è però una serie di sospensioni dei termini calamitosi. Anzitutto scatta, al 15 dicembre 2001, la proroga dei termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (Bse). I beneficiari sono, oltre che gli allevatori, anche le aziende di macellazione e i commercianti all'ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dall'evento calamitoso.

La sospensione dei termini riguarda i seguenti versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli: terzo e quarto trimestre 2000 e primo trimestre 2001 per le aziende agricole assuntrici di manodopera; prima, seconda e terza rata 2001 per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale) e piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per ottenere la sospensione del versamento dei contributi correnti gli interessati dovranno inoltrare all'Inps un'istanza nella quale, dopo aver fornito tutti i dati necessari alla loro identificazione come contribuenti, dichiarino la propria volontà di avvalersi del beneficio. L'Inps ha precisato, inoltre, che la sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Dmag) e annali (Acc1/Cfpc e Cd1 e Cd1 var) per il semplice motivo che questi modelli occorrono per l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli interessati.

La sospensione dei contributi previdenziali, già operante fino al 15 agosto 2001 (articolo 2, comma 2 del decreto legge 8 del 14 febbraio 2001) viene prorogata, come già visto, al 15 dicembre 2001. Sono, quindi, sospesi i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, che hanno scadenza legale nell'arco di tempo che va dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante modello Dm10/2, i periodi di paga interessati sono quelli che vanno da gennaio 2001 a ottobre 2001.

La legge 305/2001 tace però sulle modalità del recupero dei contributi oggetto di sospensione. L'Inps si riserva di fornire istruzioni non appena perverranno le relative determinazioni ministeriali. Poi, l'ordinanza 3145 del 25 luglio 2001 della presidenza del Consiglio dei ministri ha previsto gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio hanno colpito la provincia di Catania. Per quanto riguarda l'Inps l'ordinanza stabilisce, tra l'altro, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota a carico del lavoratore) per i residenti nei territori dei Comuni interessati dall'emergenza, che verranno individuati con provvedimenti del Prefetto di Catania, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttiva, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.

La sospensione dei termini riguarda i seguenti versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali agricoli: primo e secondo trimestre 2001 (scadenze del 16 settembre e 16 dicembre) per le aziende agricole assuntrici di manodopera; prima, seconda e terza rata 2001 per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale) e piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali. a cura di Giuseppe Rodà

 

 

 
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