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Agricoltura: varco confermato per il ritorno al regime speciale

Le imprese agricole che operano in regime normale a seguito dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 34, comma 11, del Dpr
633/72, possono revocare l’opzione a far tempo dal 1º gennaio 2001. Lo hanno confermato i funzionari dell’agenzia delle Entrate in
occasione di Telefisco 2001. La facoltà di revoca deriva dal fatto che il regime speciale di detrazione Iva, previsto dall’articolo 34 del Dpr 633 per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 40 milioni di lire, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 dall’articolo 31, comma 2, della legge 388/2000, per tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d’affari realizzato.

La proroga del regime speciale va considerata una modifica del sistema impositivo introdotta con una nuova disposizione normativa: quindi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 10 novembre 1997, n. 442 (regolamento sulle opzioni), è consentita la revoca della rinuncia esercitata in passato. La revoca dell’opzione per il regime normale Iva può essere esercitata da tutti i produttori agricoli che in passato abbiano rinunciato al regime speciale di detrazione, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34.

Si ricorda che l’opzione per il regime normale è vincolante per almeno cinque anni e, qualora siano stati acquistati beni ammortizzabili, opera fino a quando non sia trascorso il periodo della rettifica della detrazione; il vincolo esteso al periodo di rettifica contenuto nella norma rende l’opzione pressoché eterna, in quanto a ogni acquisto di un bene strumentale inizia a decorre un nuovo vincolo di cinque anni (dieci anni dalla data di ultimazione per i fabbricati). La possibilità di uscire dal regime ordinario per effetto della proroga del regime speciale rappresenta quindi una vera occasione per gli interessati.

Modalità di revoca. La revoca dell’opzione deve innanzitutto essere dimostrata mediante comportamenticoncludenti; quindi la liquidazione periodica del mese di gennaio dovrà essere effettuata detraendo l’imposta determinata con le percentuali di compensazione. Se il socio riceve corrispettivi dalle cooperative per effetto dei conferimenti eseguiti, deve applicare l’imposta mediante le percentuale di compensazione e non con le aliquote ordinarie. La revoca dovrà inoltre essere comunicata nella dichiarazione Iva per l’anno 2001 che sarà presentata l’anno prossimo, barrando la casella 3 del rigo VO3.

Le rettifica della detrazione. Il passaggio dal regime normale a quello speciale comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis 2, comma 3, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e dei beni ammortizzabili acquistati negli ultimi quattro anni; la rettifica consiste nel versamento dell’imposta precedentemente recuperata. In particolare, per i prodotti agricoli di propria produzione dovrà essere indicata a debito l’imposta determinata mediante le percentuali di compensazione applicate al valore dei beni rilevato alla data del 1º gennaio 2001. Per i beni diversi da quelli ottenuti nella azienda agricola dovrà essere indicata a debito l’imposta assolta al momento dell’acquisto in relazione alla quantità presente al momento della rettifica. Per tutti questi beni occorre fare un inventario per natura, qualità e quantità. Infine, per i beni ammortizzabili, occorre indicare a debito l’imposta detratta in sede di acquisto, in ragione di tanti quanti quanti sono gli anni residui (ad esempio, per un trattore
acquistato nell’anno 2000, si dovrà versare quattro quinti dell’Iva esposta in fattura). Per i beni immobili ultimati dopo il 1 gennaio 1998 la rettifica deve essere effettuata in decimi.

L’imposta a debito risultante dalla rettifica deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e indicata nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2001; il relativo versamento deve essere effettuato in unica soluzione nella prima liquidazione periodica relativa all’anno 2001 (circolare ministeriale n. 328 del 24 dicembre 1997, punto 6.9 e risoluzione ministeriale n. 10 del 2 febbraio 1999). L’ultimo comma dell’articolo 19-bis 2 dispone invece che le rettifiche devono essere effettuate nella dichiarazione annuale Iva.

Gian Paolo Tosoni

 

 

 
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