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Agricoltura: varco confermato per il
ritorno al regime speciale
Le
imprese agricole che operano in regime normale a seguito
dellopzione esercitata ai sensi dellarticolo
34, comma 11, del Dpr
633/72, possono revocare lopzione a far tempo dal
1º gennaio 2001. Lo hanno confermato i funzionari dellagenzia
delle Entrate in
occasione di Telefisco 2001. La facoltà di revoca
deriva dal fatto che il regime speciale di detrazione Iva,
previsto dallarticolo 34 del Dpr 633 per i produttori
agricoli con volume daffari non superiore a 40 milioni
di lire, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001
dallarticolo 31, comma 2, della legge 388/2000, per
tutti i soggetti, indipendentemente dal volume daffari
realizzato.
La
proroga del regime speciale va considerata una modifica
del sistema impositivo introdotta con una nuova disposizione
normativa: quindi, ai sensi dellarticolo 1, comma
1, del Dpr 10 novembre 1997, n. 442 (regolamento sulle opzioni),
è consentita la revoca della rinuncia esercitata
in passato. La revoca dellopzione per il regime normale
Iva può essere esercitata da tutti i produttori agricoli
che in passato abbiano rinunciato al regime speciale di
detrazione, ai sensi del comma 11 dellarticolo 34.
Si
ricorda che lopzione per il regime normale è
vincolante per almeno cinque anni e, qualora siano stati
acquistati beni ammortizzabili, opera fino a quando non
sia trascorso il periodo della rettifica della detrazione;
il vincolo esteso al periodo di rettifica contenuto nella
norma rende lopzione pressoché eterna, in quanto
a ogni acquisto di un bene strumentale inizia a decorre
un nuovo vincolo di cinque anni (dieci anni dalla data di
ultimazione per i fabbricati). La possibilità di
uscire dal regime ordinario per effetto della proroga del
regime speciale rappresenta quindi una vera occasione per
gli interessati.
Modalità
di revoca. La revoca dellopzione deve innanzitutto
essere dimostrata mediante comportamenticoncludenti; quindi
la liquidazione periodica del mese di gennaio dovrà
essere effettuata detraendo limposta determinata con
le percentuali di compensazione. Se il socio riceve corrispettivi
dalle cooperative per effetto dei conferimenti eseguiti,
deve applicare limposta mediante le percentuale di
compensazione e non con le aliquote ordinarie. La revoca
dovrà inoltre essere comunicata nella dichiarazione
Iva per lanno 2001 che sarà presentata lanno
prossimo, barrando la casella 3 del rigo VO3.
Le
rettifica della detrazione. Il passaggio dal regime normale
a quello speciale comporta la rettifica della detrazione
ai sensi dellarticolo 19-bis 2, comma 3, limitatamente
ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e dei beni
ammortizzabili acquistati negli ultimi quattro anni; la
rettifica consiste nel versamento dellimposta precedentemente
recuperata. In particolare, per i prodotti agricoli di propria
produzione dovrà essere indicata a debito limposta
determinata mediante le percentuali di compensazione applicate
al valore dei beni rilevato alla data del 1º gennaio
2001. Per i beni diversi da quelli ottenuti nella azienda
agricola dovrà essere indicata a debito limposta
assolta al momento dellacquisto in relazione alla
quantità presente al momento della rettifica. Per
tutti questi beni occorre fare un inventario per natura,
qualità e quantità. Infine, per i beni ammortizzabili,
occorre indicare a debito limposta detratta in sede
di acquisto, in ragione di tanti quanti quanti sono gli
anni residui (ad esempio, per un trattore
acquistato nellanno 2000, si dovrà versare
quattro quinti dellIva esposta in fattura). Per i
beni immobili ultimati dopo il 1 gennaio 1998 la rettifica
deve essere effettuata in decimi.
Limposta
a debito risultante dalla rettifica deve essere annotata
nel registro delle fatture emesse e indicata nella dichiarazione
annuale Iva relativa allanno 2001; il relativo versamento
deve essere effettuato in unica soluzione nella prima liquidazione
periodica relativa allanno 2001 (circolare ministeriale
n. 328 del 24 dicembre 1997, punto 6.9 e risoluzione ministeriale
n. 10 del 2 febbraio 1999). Lultimo comma dellarticolo
19-bis 2 dispone invece che le rettifiche devono essere
effettuate nella dichiarazione annuale Iva.
Gian Paolo Tosoni
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