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Legge 25/07/1952 n. 949 [MOD]
MEZZOGIORNO
OPERE PUBBLICHE
AGRICOLTURA (CREDITO)
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA LAVORO
Legge 25 luglio 1952, n. 949 (in Gazz. Uff., 29 luglio,
n. 174).
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica;
Promulga la seguente legge:
MEZZOGIONO
Capo I. - Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 1.
L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è
sostituito dal seguente: "I Ministri
per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria
e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza
sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato
dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale
per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950
al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico
al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale,
coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle
Amministrazioni pubbliche. Il piano suaccennato riguarda
complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei
bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica,
all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza
dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità
ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico,
nonchè la esecuzione di acquedotti e fognature e
di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie
a grande traffico. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri
dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie,
alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità,
al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti
dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti".
Art. 2.
Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto
1950, n. 646 sono sostituite le seguenti:
"c) per l'esercizio finanziario
1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero
del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire
80 miliardi;
d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal
1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio
del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo
annuo di lire 90 miliardi;
e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato
nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire
110 miliardi;
f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato
nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire
100 miliardi".
OPERE
PUBBLICHE
Capo II. - Opere straordinarie per l'Italia centro-settentrionale.
Art. 3.
L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito
dal seguente:
"I programmi delle opere da eseguirsi
saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari
Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di
un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.
Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata
la spesa di lire 200 miliardi.
Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli
impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione
di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata
la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi
dal 1950-51 al 1959-60, che sarà ripartita fra il
Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura
e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle
opere di cui all'art. 1.
Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è
dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità
delle opere approvate.
Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno
1865, n. 2359".
Art. 4.
L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito
dal seguente:
"Nell'esercizio finanziario 1950-51
si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle
opere di cui all'art. 1 con prelievo della quota parte della
somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e provincie
di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della
legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi
dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della
legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma
di lire 12 miliardi 59.313.000.
Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di
20 miliardi, e cioè per lire 7.940.687.000, sarà
provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale
spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76
per cento della quota spettante all'Erario sul provento
lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti
provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente
i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1950,
n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle
pietrine focaie; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente
i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione
estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente
il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto
Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni
d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi".
Art. 5.
É istituito presso il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni
a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati
all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità
di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori,
singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi,
ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto
di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti
e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di
irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei
coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione,
alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.
I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi,
enti e società che si propongono di costruire ed
esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione
nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile
o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli
impianti.
Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali
gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche
in deroga ai propri statuti, valgono le norme del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti
con le disposizioni contenute nel presente capo.
AGRICOLTURA (CREDITO)
Capo III. - Credito per macchine agricole, opere irrigue
e costruzioni rurali.
Art. 6.
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo,
per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54,
1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua
anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico
capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per
acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui
per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed
a mutui per costruzioni rurali.
Tale ripartizione potrà essere annualmente variata,
qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto
con il Ministro per il tesoro.
Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno
1964 dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse,
corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del
servizio degli istituti, secondo il disposto dell'art. 11.
Art. 7.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite,
entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere
in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli
esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.
Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre
luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario
a cui è attribuito lo stanziamento.
La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno
regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura
e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno
con gli istituti di credito prescelti.
Art. 8.
Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per
il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti
e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla
concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti
aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da
cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di
credito con le stesse modalità previste dal precedente
articolo.
AGRICOLTURA
(CREDITO)
Capo III bis. - Credito per macchine agricole, opere irrigue
e costruzioni rurali.
Art. 9.
Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che
si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si
riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre
riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti
leggi della contabilità generale dello Stato.
Art. 10.
Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate
dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in
concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria
per gli scopi previsti.
Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti
e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati
dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto
col Ministro per il tesoro.
Art. 11.
L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:
a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto
di macchine;
b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di
irrigazione;
c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici
rurali. I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse
del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti
a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei
rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella
misura che sarà stabilita con la convenzione di cui
all'art. 7.
Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno
versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione
della quota ad essi spettante in base alla convenzione,
a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo
fino al 30 giugno 1964.
Da tale data le annualità e gli interessi saranno
versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito
capitolo del bilancio d'entrata.
Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche
se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti
annualità.
Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi
nella suddetta misura, gli istituti non potranno far gravare
altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.
Art. 12.
Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art.
5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso
dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie
di miglioramenti fondiari.
La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti
è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per
le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari
non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso
a carico dello Stato.
Art. 13.
Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti
e formalità concernenti le operazioni medesime, si
applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè
le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate
dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
Art. 14.
L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà
versata in annualità anticipate su un conto fruttifero
intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità
liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle
anticipazioni previste dall'art. 10.
Art. 15.
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria
per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
capo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il
regolamento del fondo. Il fondo potrà funzionare
anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.
AGRICOLTURA
(GENERALITA')
Capo IV. - Bonifiche, miglioramenti fondiari.
Art. 16.
É autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di
lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere
pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di
miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla
riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate
per eventi bellici, nonchè all'onere dipendente dalla
revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica
già eseguite.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
Capo V. - Credito a medio termine alle medie e piccole industrie.
Art. 17.
É istituito l'"Istituto centrale per il credito
a medio termine a favore delle medie e piccole industrie"
(Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità
giuridica, con sede in Roma.
L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende
auto rizzati all'esercizio del credito a medio termine e
indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di
integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni
di credito a favore della media e piccola industria, destinate
al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti
industriali.
Art. 18.
L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni
con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art.
19:
a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di
finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed
aziende di credito predette a favore di medie e piccole
imprese industriali;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia,
totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera
a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari
o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai
predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza
delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie
e piccole imprese industriali, con facoltà di successive
alienazioni.
Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento
compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano
di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di
cui al comma precedente.
La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del
credito con le relative garanzie e privilegi equivale a
notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.
Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle
di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere
durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei
corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.
É fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio
sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni
di finanziamento alle imprese industriali.
Art. 19.
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati
gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17,
fra quelli, già costituiti o che si costituiranno,
contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del
decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge
22 giugno 1950, n. 445.
Detti istituti e aziende di credito possono compiere con
l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore
delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle
lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive
norme legislative e statutarie.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo,
con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti
i requisiti che devono avere le imprese industriali per
essere considerate medie e piccole industrie, nonchè
i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio
termine.
Art. 20.
Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60
miliardi.
A costituirlo si provvede:
a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effetuarsi
dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio
1951-52;
b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto,
nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti
dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per
capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma
dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare
all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi
quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline
mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile
1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali
con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n.
1325.
I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio
italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso
dei finanziamenti dal medesimo concessi.
I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente
articolo saranno regolati con apposita convenzione con il
Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio
italiano dei cambi.
Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla
legge 18 aprile 1950, n. 258.
Le somme in capitale ed interessi che, a partire dal 1°
luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano
in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali
in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2
giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo
12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951,
n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro,
di concerto con quello per l'industria e commercio, trasferite
all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.
Art. 21.
L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività,
potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri
che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
lo autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata
la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e
degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.
Art. 22.
Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.
Art. 23.
Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il tesoro, e designati:
a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio;
b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati
dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione
nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione
nazionale fra le Banche popolari italiane;
c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione
delle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Le designazioni saranno fatte con le modalità che
verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria
e commercio, nelle rispettive competenze.
I membri del Consiglio generale non possono appartenere
a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti
e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello
Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste
all'art. 29.
Il presidente del Consiglio generale è eletto dal
Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del
Comitato interministeriale per il credito e risparmio.
I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni.
In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al
compimento del triennio.
Art. 24.
Il Consiglio generale:
a) fissa, in conformità dei criteri di carattere
generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le
operazioni che l'Istituto può compiere;
b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento
che può essere concessa a ciascuno degli istituti
e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovrà
fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio
termine complessivamente concessi da ciascun istituto o
azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;
c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione
di cui all'art. 25;
d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi
dell'art. 29;
e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa,
pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio
di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
Art. 25.
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque
membri, che durano in carica tre anni.
Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è
designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e
commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio
generale, anche al di fuori dei propri componenti.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri di cui al precedente comma.
Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite
per i membri del Consiglio generale dall'art. 23.
Art. 26.
Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le
singole operazioni di cui all'art. 18.
Tale facoltà non è delegabile neppure in casi
di urgenza.
Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.
Spetta altersì al Consiglio di amministrazione di
stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare
alle varie forme di operazioni, previa approvazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro
potere che non sia attribuito al Consiglio generale.
Art. 27.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
legale dell'Istituto.
Art. 28.
Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute
in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
Art. 29.
Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per
il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno
dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;
due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi
professionali; uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro
per l'industria e commercio.
I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio
generale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali,
ed uno dal Ministro per il tesoro.
I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro
funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per
essi.
Art. 30.
Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè
a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità
relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione
ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo
comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse
sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti
nel secondo e terzo comma del predetto art. 6.
Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il
finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla
citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa
fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.
Art. 31.
L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art.
41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni.
Art. 32.
Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto,
nonchè per la costituzione di eventuali comitati
tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col
Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
Capo VI. - Credito all'artigianato.
Art. 33.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita
con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo
scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle
aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al
fine di integrarne le disponibilità finanziarie,
destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto,
all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso
l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane.
Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge,
le imprese come tali qualificate con la procedura prevista
dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, ed anche
se organizzate in forma cooperativa.
Art. 34.
La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni
con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art.
35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e
statutarie:
a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di
finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e
dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia,
totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera
a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.
Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti
dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto
alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma
precedente.
La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del
credito con le relative garanzie e privilegi equivale a
notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.
Le operazoni di risconto di cui alla lettera a) e quelle
di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere
durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei
corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.
É fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio
sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove
operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.
Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito
di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa
artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 35.
Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:
a) il Banco di Napoli;
b) il Banco di Sicilia;
c) la Banca nazionale del lavoro;
d) il Monte dei Paschi di Siena;
e) l'Istituto di San Paolo di Torino;
f) il Banco di Sardegna;
g) l'Istituto centrale delle banche popolari;
h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di
prima categoria;
l) le banche popolari e cooperative; m) le casse rurali
ed artigiane;
n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato
e piccole industrie (E.N.A.P.I.).
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, potranno
essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri
istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio
del credito a medio termine a favore delle attività
artigiane.
Art. 36.
Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire
5500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato
di 5000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico
dello stato di previsone della spesa del Ministero dell'industria
e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947,
n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste
dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti
col successivo art. 49.
Art. 37.
É istituito presso la Cassa un fondo per il concorso
statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento
degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di
credito di cui all'art. 35.
L'importo del fondo è di lire 1500 milioni, che sarà
conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire
300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1951-52.
Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate
da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalità
che saranno determinate dal Comitato interministeriale del
credito e del risparmio.
Art. 38.
La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività,
potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri
che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
l'autorizzi a contrarre direttamente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata
la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e
degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.
La Cassa potrà altresì essere autorizzata
dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.
Art. 39.
Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui
all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato
annualmente dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio.
Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della
Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare
al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti
fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.
L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva
straordinario. ABR[DLT 01.09.1993 n. 385 ART n. 161]
Art. 40.
I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti
ed aziende di credito di cui all'art. 35 per gli effetti
della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del
debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.
Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato
ad alcuni dei beni predetti.
Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti
condizioni:
a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non
autenticato, contenente il riferimento alla presente legge,
registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione
in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;
b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore
a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere
trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice
civile;
c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da
contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito
deve essere notificato al terzo debitore. Il privilegio
di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio
per spese di giustizia di cui all'art. 2755 del Codice civile
ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati
negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.
Art. 41.
Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito
indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi
della presente legge sono estese le agevolazoni previste
all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n.
1418, integrate dalle seguenti.
Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari
per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture
di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti
di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi
della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti
agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito
ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo
suddetto.
L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando
la garanzia sia costituita su immobili di proprietà
di persona diversa dal mutuatario.
Art. 42.
Sono organi della Cassa:
a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.
Art. 43.
Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il tesoro, e designati:
a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio;
b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati
dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione
bancaria italiana, uno dall'Associazione nazioale fra le
casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale
delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse
rurali ed artigiane;
c) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza
delle categorie artigiane. I membri del Consiglio generale
non possono far parte dei Consigli di amministrazione e
delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito
di cui all'art. 35.
A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto
le funzioni di cui all'art. 48.
Il presidente del Consiglio generale è eletto dal
Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni.
In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al
compimento del triennio.
Art. 44.
Il Consiglio generale:
a) fissa, in conformità dei criteri di carattere
generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il
credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni
che la Cassa può compiere;
b) designa i quattro membri del Consiglio di ammninistrazione
di cui all'art. 45;
c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi
dell'art. 48;
d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa,
pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio
di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazoni
effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di
cui all'art. 35, che la Cassa potrà assumere.
Art. 45.
Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque
membri, che durano in carica tre anni.
Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è
designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e
commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio
generale, anche al di fuori dei propri componenti.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri di cui al precedente comma.
Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite
per i membri del Consiglio generale dall'art. 43.
Art. 46.
Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le
singole operazioni di cui all'art. 34.
Tale facoltà non è delegabile, neppure nei
casi di urgenza.
Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale
nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.
Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di
stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare
alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro
potere che non sia attribuito al Consiglio generale.
Art. 47.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
legale della Cassa.
Art. 48.
Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri
effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per
il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno
dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;
due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali;
uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria
e commercio.
I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio
generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali,
ed uno dal Ministro per il tesoro.
I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro
funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice
civile.
Art. 49.
La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione
delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente
alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art.
4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.
La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque
entro il 31 dicembre 1956 e le risultanze nette gradualmente
ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art.
34 della presente legge.
Art. 50.
Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista
dall'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n.
1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle
operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 51.
La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'art.
41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni.
Art. 52.
Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa, nonchè per la costituzione di eventuali comitati
tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con
il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Capo VII. - Costruzione di metanodotti e ricerche di idrocarburi.
Art. 53.
É autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria
e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio
1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e
da destinare:
a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per
il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati
a seguito delle ricerche di cui all'art. 6 del regio decreto-legge
3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno
1926, n. 1262, e all'art. 3 della legge 27 maggio 1940,
n. 580;
b) per i finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di
cui ai predetti articoli.
Art. 54.
I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con
decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le
finanze e per il tesoro. I Ministri predetti sono autorizzati
a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione
di quanto disposto nel presente capo.
NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA
Capo VIII. - Costruzioni navali per la marina mercantile.
Art. 55.
Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio
di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con
una velocità alle prove con metà del carico
di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani
per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici
di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9, e 10 della legge
8 marzo 1949, n. 75.
Alle navi di cui al primo comma può essere altresì
concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata
di stazza lorda.
Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente
capo deve presentare al Ministero della marina mercantile,
entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di
commessa documentato dei piani e delle specifiche.
Se, entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio
della nave, la stazza lorda sulla cui entità è
stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo
diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare
all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per
quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.
Art. 56.
Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art.
55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile,
entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella
misura del contributo indicato nell'articolo stesso.
Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse
sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data
e l'ora della presentazione.
L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione
di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea
dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di
lire 5000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna
richiesta.
Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla
fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.
Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro
che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla
media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose
per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.
Saranno accolte oltre che le otto domande le cui offerte
sono risultate più favorevoli, le altre che, con
la riduzione offerta, si avvicinino maggiormente alla media
di contributo sopra indicato.
Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore
a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà
sulla base delle domande pervenute al Ministero.
Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione
ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria
di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare
al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del
lavoro.
La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino
e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la
costruzione nel termine stabilito.
La somma oggetto della fidejussione è incamerata,
se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale
o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto
non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro
caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine
stesso.
Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile
ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito
in relazione allo stanziamento di cui all'art. 70, ridotto
della somma di cui all'art. 62, e al contributo da corrispondere.
Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate
domande sfficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma
precedente, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà
di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza,
ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello
risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.
Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio
di stazza lorda sarà riservata alle società
di navigazione di preminente interesse nazionale che, previa
partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al
presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre
istanze-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione,
e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta.
Art. 57.
Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal
presente capo il contributo medio stabilito in base all'art.
56, sarà corrisposto per intero per le prime 12.000
tonnellate di stazza lorda.
Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento
per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore
a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel
precedente comma.
Art. 58.
L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la
determinazione della media del contributo e la graduatoria
delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed
ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione
composta:
1) del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile,
che la presiede;
2) del direttore generale del naviglio;
3) del direttore generale della navigazione e traffico;
4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
5) di un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero.
Adempirà la funzione di segretario della Commissione
un funzionario del Ministero della marina marcantile di
grado non inferiore a consigliere.
Art. 59.
Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente
capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori
i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'art. 58,
siano risultati direttamente o indirettamente già
assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte
le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione
contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento
del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta
meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo
medio.
Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità,
sarà preferito quello che dimostri di provvedere
in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento
della costruzione.
Art. 60.
Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato
della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo,
non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione.
La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione
stessa e dai benefici conseguenti.
La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'art.
55 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore
della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato
motore.
Art. 61.
Il contributo di cui all'art. 55 è corrisposto in
due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto
il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo
la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e
dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa
domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 107,
lettere a), b), c), d), e), f), ed m), del regolamento approvato
con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato
di carena, previsto dall'art. 12 della legge 8 marzo 1949,
n. 75.
Art. 62.
Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore
a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione,
per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500
a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido,
e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli
in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la
costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.
A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma
dell'art. 55, può essere concesso un contributo nella
misura di lire 130 mila a tonnellata di stazza lorda. Non
sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo
il secondo comma dell'art. 55, e gli articoli 56, 57, 58
e 59 del presente capo.
Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo
sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato,
per le quali fossero state presentate domande nei termini
stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo
1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate
nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 63.
I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti
dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui
agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.
Art. 64.
Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di
cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del
capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.
Alle operazioni in valuta estera previste dall'art. 2 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti
in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane
in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili
le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891,
e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime
siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti
a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento,
ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto
di autorizzazione del Ministro per il tesoro, che tali operazioni
rivestono particolare carattere di pubblico interesse.
Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere
comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento
del programma di costruzioni navali previsto dalla legge
8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.
Art. 65.
Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di
promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici
ed i cantieri, affinchè le navi siano costruite in
una o più serie dello stesso tonnellaggio, della
stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.
Art. 66.
Le costruzioni di cui al presente capo devono essere iniziate,
a pena di decadenza dai benefici, entro quattro mesi dalla
data di notificazione del provvedimento di ammissione ai
benefici stessi e devono entrare in effettivo esercizio
entro il 30 giugno 1954.
Ove l'inizio della costruzione non avvenga entro il termine
sopra indicato, il Ministro per la marina mercantile ha
facoltà di prorogare il termine stesso qualora sia
provato dagli interessati con elementi e documenti certi
che il ritardo non è ad essi imputabile.
Nel caso che la proroga sia concessa, di ugual periodo di
tempo è prorogato il termine per l'entrata in esercizio
della nave.
Art. 67.
Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione
ai benefici di cui all'art. 55 e alle navi di qualsiasi
altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore
a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse
da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi
i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della
legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'art.
64 della presente legge, purchè siano osservate le
norme richiamate nel precedente art. 63. Alle costruzioni
di cui al presente articolo non è applicabile la
disposizione dell'art. 66.
Art. 68.
É applicabile per le costruzioni navali di cui al
presente capo l'art. 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.
Art. 69.
Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente
capo le navi che siano già state o che vengano ammesse
ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre
1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951,
n. 902.
Art. 70.
Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del
presente capo è stanziata in apposito capitolo della
parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina
mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua parte
sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:
3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-52; 5 miliardi
per l'esercizio finanziario 1953-54; 4 miliardi per l'esercizio
finanziario 1954-55.
Art. 71.
Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per
apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte
straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina,
la somma di lire 150 milioni, così ripartita: 75
milioni per l'esercizio finanziario 1952-53; 75 milioni
per l'esercizio finanziario 1953-54.
LAVORO
Capo IX. - Addestramento e impiego di mano d'opera disoccupata.
Art. 72.
É autorizzata una assegnazione straordinaria di lire
36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti
in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati.
Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52,
e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso
Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53. Il fondo
per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà
depositato, in conto corrente fruttifero, presso il Tesoro
dello Stato o presso l'Istituto di emissione.
Art. 73.
Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di
lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte
alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi
del secondo comma dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria
di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi
nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario
1952-53.
EDILIZIA
RESIDENZIALE
Capo X. - Case per i lavoratori.
Art. 74.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio
dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello
Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione
I.N.A.-Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma
di costruzione di case.
LAVORO
Capo XI. - Contributo straordinario temporaneo per
investimenti intesi a combattere la disoccupazione.
Art. 75.
É istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952
al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro
la disoccupazione a carico degli esercenti una attività
produttiva di reddito classificabile in categoria B e in
categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile.
Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze
agrarie e attività professionali e artistiche, nonchè
alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista
dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli
assegni familiari ai dipendenti delle aziende.
Art. 76.
Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo
è fissato in ragione del:
a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e
al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio
pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo
fisso;
b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio
pagato in proporzione delle ore di lavoro.
Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali
si applica un contributo supplementare in ragione dell'8
per cento.
Agli effetti della determinazione del contributo straordinario,
l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo
le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari,
contenute nei decreti legislativi 1° agosto 1945, n.
692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi
anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale
dipendente per il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto
17 agosto 1935, n. 1765.
Art. 77.
Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per
tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere
versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in
un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della
provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono
state corrisposte.
Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali,
si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane
comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente;
per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese,
l'orario medio settimanale è determinato sulla base
dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.
Art. 78.
Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine
stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore
di lavoro deve denunziare alla sede provinciale dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare
della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo
è stato commissurato.
Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'art. 76,
la denunzia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti
al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti
al lavoro per le ore eccedenti.
La denunzia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo
dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni
sul lavoro. La denunzia deve essere redatta in duplice copia,
una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale
dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha
il suo domicilio fiscale.
Il controllo delle denunzie è effettuato dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
in conformità delle direttive dell'Amministrazione
finanziaria.
Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano
le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n.
1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento
approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche
per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 79.
Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo
straordinario nei termini stabiliti, è punito con
l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato
al pagamento di una sopratassa pari al 30 per cento dell'ammontare
del contributo non versato.
Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario
in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad
una pena pecuniaria da lire 5000 a lire 100.000, nonchè
al pagamento di una sopratassa pari al 20 per cento della
differenza versata in meno.
Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti,
il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini
stabiliti la denunzia di cui all'art. 78 è obbligato
al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1000 a lire
20.000 per l'accertamento del contributo straordinario non
versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel
presente capo, nonchè per la risoluzione delle contestazioni
dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti
in materia di imposte dirette.
Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso
mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con
le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione
delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono
vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.
Art. 80.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare
una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto
stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie
delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni.
MEZZOGIORNO
OPERE PUBBLICHE
AGRICOLTURA (CREDITO)
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
LAVORO
Capo XII. - Disposizioni finali.
Art. 81.
Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52
e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come
appresso:
per la spesa di miliardi 25 posti a
carico dell'esercizio 1952-53, dall'art.6, ai fini delle
operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole
e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario
contro la disoccupazione, istituito con l'art. 75 della
presente legge;
per la spesa di miliardi 13 di cui
all'art. 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento
fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi
iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio medesimo;
per la spesa di miliardi 15, risultante
per l'esercizio 1951-52 dall'art. 20, lettera a), relativo
al credito a medio termine alle medie industrie, con il
provento del già menzionato contributo straordinario
contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;
per la spesa di miliardi 5 di cui all'art.
36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo
di dotazone della Cassa per il credito alle imprese artigiane,
con il gettito del contributo medesimo;
per la spesa di milioni 300 di cui
all'art. 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52
e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti
aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge
14 dicembre 1951, n. 1325;
per la spesa di cui all'art. 53, concernente
finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche
petrolifere, con il provento netto del cennato prestito,
relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio
1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro
la disoccupazione per la quota di uguale importo a carico
dell'esercizio 1952-53;
per la spesa di milioni 3.075 relativa
all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71
per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni
navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario
predetto;
per l'assegnazione straordinaria di
18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori", dall'art. 72, per l'esercizio
1951-52, con il provendo del prestito di cui alla citata
legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale
importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio
1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo
straordinario;
per la spesa di cui all'art. 73 concernente
le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere
di pubblica utilità, con il provento del richiamato
prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico
dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo
straordinario contro la disoccupazione, per la quota di
3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.
Art. 82.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie
all'applicazione della presente legge.
Art. 83.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili
con quelle della presente legge.
Art. 84.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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