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Legge 21/02/1989 n. 83
CONSORZI E
IMPRESE COOPERATIVE
Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (in Gazz. Uff., 10 marzo,
n. 58).
Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie
imprese industriali, commerciali ed artigiane.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
Art. 1.
Soggetti
beneficiari.
1. I consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono
ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni
della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio
estero i consorzi e le società consortili che abbiano
come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione
dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività
promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici
scopi può aggiungersi l'importazione delle materie
prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese
stesse.
2. I consorzi e le società consortili
di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e
medie imprese che esercitano le attività di cui al
primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 del
codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti
congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano
le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.
3. Ai fini della presente legge si
considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti
dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4. é esclusa la partecipazione
di società che, per collegamenti tecnico-finanziari,
si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale.
Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale
le società controllate o controllanti ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate
come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali
richiamati dal comma 3.
Art. 2.
Requisiti
dei consorzi per il commercio estero.
1. I consorzi e le società consortili
di cui all'art. 1 devono essere costituiti da almeno otto
imprese.
Fermi restando per le società consortili gli ammontari
minimi del capitale previsti del codice civile per le società
per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità
limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere
un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.
2. La quota di partecipazione sottoscritta
da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento
del fondo o del capitale.
3. I consorzi e le società consortili
di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno
di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'art.
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati,
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica
ai consorzi e alle società consortili tra imprese
artigiane di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.
443.
4. I consorzi e le società
consortili di cui all'art. 1 non possono distribuire avanzi
di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento
del consorzio o della società consortile.
Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello
statuto.
5. La perdita dei requisiti indicati
dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero
determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa,
previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi
nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva,
fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità
delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari
di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.
Art.
3.
Agevolazioni
tributarie.
1. Non concorrono a formare il reddito
imponibile dei consorzi e delle società consortili
di cui all'art. 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi
di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la
possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi
forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo
scioglimento.
2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili
di cui all'art. 1 alle imprese consorziate costituiscono
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 4.
Contributi
finanziari annuali.
1. Ai consorzi e società consortili
di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi finanziari
annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare
l'esportazione.
2. La domanda di ammissione ai contributi
deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero,
corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio
o della società consortile, dei programmi di attività
nonchè di una dettagliata relazione concernente le
specifiche attività svolte.
3. I contributi sono concessi dal Ministro
del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi
e alle società consortili che sono composti in maggioranza
da soci che svolgono le attività di cui al n. 1)
del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, sentito
il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del
Ministro medesimo e composto da:
a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle
categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento
cooperativo, designati da quelle più rappresentative
a livello nazionale;
f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE).
4. Il comitato, presieduto dal Ministro
del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato
da lui delegato, è integrato, di volta in volta,
da un rappresentante della regione nel cui territorio ha
sede legale il consorzio o la società consortile
che richiede i contributi.
5. Le funzioni di segretario sono
esercitate da un funzionario del Ministero del commercio
con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente.
6. Si provvederà anche alla
nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato,
che interverranno in caso di assenza dei titolari.
7. Il comitato delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
8. Con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità
di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti
ai membri del comitato stesso.
Art. 5.
Ammontare
dei contributi.
1. I contributi a favore dei consorzi
e società consortili di cui all'art. 1 possono essere
concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese
risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda, con
il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le società
consortili che al momento della presentazione della domanda
risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite
massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a
200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto è ulteriormente
elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società
consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le società
consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate
nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1
è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti
massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3. 5.
Ai consorzi e alle società consortili, che al momento
della presentazione della domanda risultino costituiti da
non più di cinque anni, il contributo può
essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento
delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite
dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali
previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. 6.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.
Art.
6.
Disposizioni finanziarie.
1. I contributi previsti dall'art.
4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico
allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero,
che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui,
si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi
e alle società consortili che abbiano come scopo
sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese
consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati
da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".
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