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Decreto-legge 30/12/1985 n. 786 [CON]
[MOD] [ABR]
MEZZOGIORNO
Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (in Gazz. Uff., 31
dicembre, n. 306).
Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.
(DE VITO)
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
immediate misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle partecipazioni statali;
Emana il seguente decreto:
MEZZOGIORNO
Art.
1.
1. Per favorire lo sviluppo di una
nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento
della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione,
l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali,
alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché
alle società, costituite prevalentemente da giovani
tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori
meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse
predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato e dell'industria, nonché per la
fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria
e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi
settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto
e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per
cento delle spese stesse;
b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso
pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura
del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature;
la durata è fissata in dieci anni comprensivi di
un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono
assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare;
c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per
le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate
nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino
ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il
primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25
per cento per il terzo, con possibilità di parziali
anticipazioni limitatamente al primo anno;
d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio
delle iniziative;
e) attività di formazione e di qualificazione professionale,
funzionali alla realizzazione del progetto.
2. Le agevolazioni finanziarie sono
concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Nella valutazione dei progetti viene
data priorità a quelli connessi all'introduzione
di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare
riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento
di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai
servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile,
ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa,
commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.
4. Presso l'ufficio del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito
il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione
e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo
in settori prioritari, di promozione di attività
di formazione, di proposta di ammissibilità alle
agevolazioni.
5. Il comitato è nominato con
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato
dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con funzioni di vice presidente, nonchè dai presidenti
dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.
6. Per l'espletamento dei propri compiti,
il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica,
che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione
dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti
di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle
direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni
statali. Allo stesso fine il presidente del comitato può
stipulare convenzioni con Università, enti e centri
di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni
cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici
e privati.
7. Il comitato, sulla base delle direttive
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
può articolare a livello territoriale le attività
di coordinamento e di sostegno delle iniziative d'intesa
con le regioni meridionali.
8. Le domande delle cooperative e delle
società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere
le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate
agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto
di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono
al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità
dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta
del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della
valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla
loro economicità e produttività, il comitato
si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto
da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra
persone che abbiano particolare competenza in materia di
analisi tecnica e finanziaria dei progetti.
9. Le domande sono altresì trasmesse
alla regione competente per territorio, che può esprimere
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.
10. Alla esecuzione del provvedimento
di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il
comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi
e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
11. Le disponibilità finanziarie
di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi
e prestiti che istituisce apposita contabilità separata
per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente
decreto.
12. Periodicamente, e almeno due volte
l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di
valutazione dello stato di attuazione del presente decreto
con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
13. Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di
cui al comma 4 del presente articolo, può disporre
la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per
il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base
ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato
anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato
stesso.
14. All'onere di lire 120 miliardi
derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi
di cui al presente articolo -- ivi comprese le spese di
funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
di concerto con il Ministro del tesoro -- si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno
diretti ad incrementare l'occupazione giovanile", a
titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio
1986-88.
15. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione [L 28.02.1986
n. 44 ART n. 1]
All'art. 1: al comma 1, dopo le parole:
"29 anni", sono inserite le seguenti: "le
cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza ai medesimi";
al comma 1, alla lettera c), è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Per
il terzo anno il contributo è concedibile semprechè
dal progetto medesimo, detto contributo risulti necessario
per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte
in fine le seguenti parole: "avvalendosi
dei soggetti pubblici e privati indicati, al successivo
comma 6";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis.
Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio
di fattibilità e di analisi di mercato.
1-ter.
Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere
iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i
loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente
le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto,
che devono essere osservate in fatto. é consentita
l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi
anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23
dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater.
Nelle società di cui al precedente comma 1 è
nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote
societarie da parte di soci di età compresa tra i
18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito,
ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione";
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie
sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro,
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Tali criteri
e modahtà tengono conto:
a) dell'oppurtunità di privilegiare, in termini di
maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre
ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano,
tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture
già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali
e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino
le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a
data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti
alle cooperative od alle società;
c) della necessità di privilegiare le cooperative
nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni
finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni
regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere
dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni
strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da
assicurare la massima celerità nell'erogazione dei
contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative
ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione
e, a parità di condizioni economiche e produttive,
le iniziative promosse da cooperative e società a
prevalente composizione femminile";
al comma 3, dopo la parola: "agricole"
sono inserite le seguenti: ", alla
produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
al comma 4, dopo la parola: "prioritari"
sono inserite le seguenti: "con
particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione";
al comma 5, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", nonchè da tre
rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative a livello nazionale";
al comma 6, dopo le parole: "il
presidente del comitato" sono inserite le seguenti:
", previa deliberazione del comitato
stesso,";
il comma 7 è sostituito dai
seguenti:
"7.
Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, articola a livello territoriale le
attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative,
anche utilizzando personale e strutture degli organismi
dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle
domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione
al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità
e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis.
Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali
di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile composti da rappresentanti della cooperazione,
degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento
attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate
territorialmente";
al comma 9, le parole: "può
esprimere" sono sostituite dalla seguente: "esprime";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis.
Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre
1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie
per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni
si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare
richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le
abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter. Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro
dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio
delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto
terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente
decreto, è prorogato al 31 marzo 1987";
il comma 12 è sostituito dal
seguente:
"12.
Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi
confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione
del presente decreto con le organizzazioni delle categorie
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione
degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno";
dopo il comma 14, è inserito
il seguente:
"14-bis.
Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente
"Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal
presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi
per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi
per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito
degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento
legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno"".
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto
hanno effetto dal 24 dicembre 1985. 2. Restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti
giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge
24 ottobre 1985, n. 561.
Testo risultante a seguito della conversione [L 28.02.1986
n. 44 ART n. 1] All'art. 2: il comma 2 è soppresso.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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