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Legge 27/02/1985 n. 49
OCCUPAZIONE
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n.
55).
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
OCCUPAZIONE
Titolo
I
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
Art.
1.
1. é istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso
la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421,
un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente
è destinato al finanziamento delle cooperative che
abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi
di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente
nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23
e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni
ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture
e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di
cui al comma precedente le cooperative che si propongono
la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri
soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione
della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali
e amministrativi dell'impresa, cnn particolare riguardo
ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche
specializzate nei vari settori economici; a valorizzare
i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità
ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
a favorire la razionalizzazione del settore distributivo
adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione
di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione
dei progetti di cui al presente numero ed in misura non
superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
purchè determinatesi non oltre due anni prima dalla
data di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti
di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite
da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori
della produzione, della distribuzione, del turismo e dei
servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei
progetti di cui ai punto 1) del comma 4. 6.
Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude
l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi
natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti
all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e
il contributo di cui all'art. 17 della presente legge.
Art. 2.
1. Il Foncooper è alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno
20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo
art. 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro;
b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'art.
39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19
giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del
lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma
successivo.
2. Il fondo speciale conto finanziamenti
di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione
dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.
Art. 3.
1. I finanziamenti di cui al precedente
art. 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese
necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche
conto della capacità futura di autofinanziamento
e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa
richiedente.
2. Nei casi previsti al n. 2) del comma
4 del precedente art. 1, alla spesa programmata per la realizzazione
del progetto può essere aggiunta, nel limite del
20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla
formazione delle scorte necessarie.
3. In ogni caso, l'importo massimo
di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi
di lire per i progetti di cui al comma 4, n. 2), e al comma
5, lettere a) e b), dell'art. 1 ed i 200 milioni di lire
per i progetti di cui al n. 1), comma 4, del medesimo articolo.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, nonchè l'ammontare del capitale
investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi
di interesse, di cui al primo comma del successivo art.
6, possono essere modificati con decreto del Ministro del
tesoro su proposta della Sezione.
5. I progetti di cui al comma 4, n.
1), del precedente art. 1, comprese le sostituzioni di passività,
sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui
capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione
della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire
all'inizio del programma di investimento.
Art. 4.
1. I crediti derivanti dai finanziamenti
concessi ai sensi del precedente art. 1 hanno privilegio
sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza,
sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque
destinati al suo funzionamento ed esercizio.
2. Il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato
diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita
nei commi successivi.
3. Il privilegio immobiliare è
preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese
di giustizia e di quelli di cui all'art. 2780 del codice
civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti
da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di
cui ai successivi commi.
4. Per quanto riguarda il privilegio
sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi
a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di
assicurazione sociale obbligatoria.
5. Il privilegio di cui sopra è
annotato nell'apposito registro di cui all'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre
1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari
e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località
in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art.
1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre
in relazione alla località in cui si trovano i beni.
6. Le annotazioni sono effettuate anche
presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa
aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto
di finanziamento.
7. Qualora nei confronti della stessa
cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio
ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità
tra le rispettive ragioni è determinato dalla data
delle annotazioni medesime.
8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra
natura deve essere richiesta.
9. Le eventuali perdite, accertate
dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione,
restano a carico del Foncooper.
10. Il privilegio di cui ai commi precedenti
è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli
affari.
Art. 5.
1. La durata massima dei finanziamenti
non può superare gli otto anni se il progetto riguarda
la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature
ed i dodici anni negli altri casi.
2. Fermi restando i limiti di durata
massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo
massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e
di due anni.
3. La durata del finanziamento si considera
decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente
la prima erogazione.
4. La data di cessazione dell'attività
della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere
posteriore alla scadenza del finanziamento.
Art. 6.
1. I finanziamenti previsti dall'art.
1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali
costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente
fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione
all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore
al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori
interessati.
2. Il tasso è ridotto a metà
per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'art.
1, nonchè per i progetti da realizzarsi nelle aree
già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno
e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda
di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale
sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento
previsto.
3. Oltre ai tassi di interesse, determinati
ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative
mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle
-- anche tributarie -- ad essi inerenti.
Art. 7.
1. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto
conto degli indirizzi generali di politica industriale e
commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti
previsti dall'art. 1 della presente legge.
2. Il Foncooper è amministrato,
con separata contabilità, dalla Sezione speciale
per il credito alla cooperazione.
3. Alla fine di ogni anno la Sezione
trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo
stato di utilizzazione del fondo di cui all'art. 1 della
presente legge.
4. Compete alla Sezione, a titolo di
rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione
ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene
determinato con decreto del Ministro del tesoro.
5. Con lo stesso decreto viene fissata
la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta
a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non
utilizzate.
Art. 8.
1. La Sezione speciale per il credito
alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti
dal titolo I della presente legge:
1) stabilisce in conformità alle direttive di cui
al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai
quali le domande di finanziamento possono essere accolte;
2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper
di ciascun progetto presentato;
3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonchè
il rigetto di ciascuna domanda.
2. Il perfezionamento delle operazioni,
la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento,
le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso,
sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.
Art. 9.
Ai finanziamenti del Foncooper si applicano
le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10.
Il primo comma dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, è sostituito dal seguente: "La
Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita
il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente
costituiti, disciplinati dai principi della mutualità
previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso
gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro,
l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e
le casse rurali ed artigiane ad esso associate".
Art. 11.
L'art. 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421,
è sostituito dal seguente: "Sono
esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti
gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi
speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".
Art. 12.
1. Le obbligazioni emesse dalla sezione
sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti
di credito fondiario.
2. Esse sono ammesse di diritto alle
quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali
l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni
e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle
pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento
dell'obbligo di portafoglio.
3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti
il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè
gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni
di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro
disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.
4. Per le imprese di assicurazione
tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve
obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti
già autorizzati ai sensi del n. 4) dell'art. 7 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Art. 13.
Gli interessi, i premi ed altri frutti
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art.
10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649,
emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione
sono soggetti, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per
cento, con obbligo di rivalsa.
OCCUPAZIONE
Titolo
II
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE
PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE
Art. 14.
1. Possono essere ammesse ai benefici
previsti dal presente titolo, secondo le modalità
indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti
al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere
i requisiti di cui al precedente art. 1, secondo comma:
a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento
della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese
per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre
1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure
concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, oppure licenziati per cessazione dell'attività
dell'impresa o per riduzioni di personale;
b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione
dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera
a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale
delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi
di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali
sostitutive.
2. Le cooperative costituite per le
finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano
in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare
il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.
3. Le cooperative possono altresì
associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni,
nonchè personale tecnico e amministrativo in misura
non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche
in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano,
in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.
Art. 15.
1. I lavoratori di cui al precedente
articolo sono tenuti a conferire una quota che non può
essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire.
Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della
costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro
due anni.
2. Il conferimento di cui al comma
precedente può essere attuato anche mediante cessione
totale o parziale del credito relativo al trattamento di
fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.
3. Fermo restando quanto disposto dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto provvederà a versare direttamente
alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi
cedute.
Art. 16.
1. In deroga alle vigenti norme possono
partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società
finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80
per cento da società cooperative di produzione e
lavoro.
2. Le associazioni nazionali riconosciute
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare
alle cooperative previste dall'art. 14, possono costituire
società finanziarie che abbiano i requisiti indicati
al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio
sindacale delle società finanziarie di cui ai commi
precedenti. Le predette società finanziarie devono
presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società
di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e
corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna
ha assunto partecipazioni.
Art. 17.
1. é istituito presso la Sezione
speciale per il credito alla cooperazione, per la durata
di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Il fondo di cui al comma precedente
eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse
partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante
la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale
ai predetti contributi.
3. La misura dei contributi a fondo
perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare
del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.
4. Le modalità di concessione
e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo
sono determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
5. In ogni caso il contributo non può
superare il limite di tre annualità dell'onere di
cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato
alla cooperativa.
6. I contributi di cui al comma 2 del
presente articolo possono essere erogati anche a favore
di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata
in vigore della presente legge, con le finalità previste
ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1.
7. I lavoratori soci delle cooperative
che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto
dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire
della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale,
nè di indennità di disoccupazione straordinaria.
Art. 18.
1. Le quote di partecipazione assunte
dalle società finanziarie nelle singole cooperative
mediante il contributo di cui all'art. 17 non sono cedibili
nel corso del primo triennio.
2. Trascorso detto periodo i soci delle
cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione
di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio
decreto i criteri di determinazione del valore delle quote
e le procedure di rimborso.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi
motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione
da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto
trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della
cooperativa.
4. In caso di scioglimento per qualsiasi
motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di
erogazione del contributo di cui all'art. 17 l'eventuale
quota di riparto spettante alla società finanziaria
è riversata al fondo speciale di cui al medesimo
articolo.
Art. 19.
1. Su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina
le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero
dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione
dei benefici previsti dal presente titolo, nonchè
per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative
industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La società finanziaria che
richiede il contributo di cui all'art. 17 deve allegare
alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per
la verifica della convenienza dei progetti di investimento
sotto i profili tecnico, economico e finanziario.
3. Copia della domanda e della relazione
prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente
trasmessa dalla società finanziaria alla regione
o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio è avviata l'iniziativa.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento,
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano
esprimono il loro parere motivato sulla validità
imprenditoriale dell'iniziativa stessa.
Titolo III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
1. Le disponibilità esistenti
sul fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa ei
cui all'art. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'art.
19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria
1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà
versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti
articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi,
cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 21.
1. Lo statuto della Sezione speciale
per il credito alla cooperazione determina la composizione
del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di
dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità
dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì,
l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento
della sezione, gli organi e la loro composizione, nonchè
le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione
degli utili.
2. Ogni modifica dello statuto, attinente
agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo
della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva
il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato
esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio.
4. Con decorrenza dalla data del decreto
di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati
gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421, l'art. 4 della legge 25 novembre
1962, n. 1679, e l'art. 20 della legge 17 febbraio 1971,
n. 127.
Art. 22.
Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione
della sezione speciale per il credito alla cooperazione
nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87.
All'onere relativo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione
industriale".
REDDITI
(IMPOSTE SUI)
Titolo
III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
1. Gli importi di cui alla lettera
a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15
della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 6-bis del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891,
sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10
milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40
milioni.
2. La ritenuta a titolo d'imposta di
cui all'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al
12,50 per cento.
OCCUPAZIONE
Titolo
III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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