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Legge 27/02/1985 n. 49

OCCUPAZIONE
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 55).
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

OCCUPAZIONE

Titolo I
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1.

1. é istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, cnn particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purchè determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui ai punto 1) del comma 4. 6.
Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge.


Art. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo art. 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

Art. 3.

1. I finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti al n. 2) del comma 4 del precedente art. 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, n. 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'art. 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al n. 1), comma 4, del medesimo articolo.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonchè l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo art. 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione.

5. I progetti di cui al comma 4, n. 1), del precedente art. 1, comprese le sostituzioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.


Art. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente art. 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'art. 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.


Art. 5.

1. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni.

3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

4. La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.


Art. 6.

1. I finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

2. Il tasso è ridotto a metà per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'art. 1, nonchè per i progetti da realizzarsi nelle aree già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle -- anche tributarie -- ad essi inerenti.


Art. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.


Art. 8.

1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge:
1) stabilisce in conformità alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;
2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;
3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonchè il rigetto di ciascuna domanda.

2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.


Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 10.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente: "La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".


Art. 11.

L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".


Art. 12.

1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti già autorizzati ai sensi del n. 4) dell'art. 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.


Art. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.


OCCUPAZIONE

Titolo II
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE
PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE

Art. 14.

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente art. 1, secondo comma:
a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;
b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonchè personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.


Art. 15.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.


Art. 16.

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.


Art. 17.

1. é istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, nè di indennità di disoccupazione straordinaria.


Art. 18.

1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'art. 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'art. 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è riversata al fondo speciale di cui al medesimo articolo.


Art. 19.

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonchè per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'art. 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

 

Titolo III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa ei cui all'art. 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 21.

1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione, gli organi e la loro composizione, nonchè le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.

2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'art. 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'art. 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.


Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87.
All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione industriale".

 

REDDITI (IMPOSTE SUI)

Titolo III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

 

OCCUPAZIONE

Titolo III
FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 
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