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Legge 17/02/1982 n. 46 [MOD]
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 (in Gazz. Uff., 27 febbraio,
n. 57).
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Art. 1.
é autorizzato il conferimento,
a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1700
miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per
la ricerca applicata" istituito con l'art. 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli
esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo
precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività
produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del
fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché
tra le società finanziarie di controllo e di gestione
di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità
giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), nonché dalle società finanziarie
di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo precedente
finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente
e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo
di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili
di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie
imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche
nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni,
anche regionali, propongono per la realizzazione da parte
dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici
di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera
f) del precedente primo comma deliberata dall'ente pubblico
di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il
parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3.
Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie
imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche
nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge
25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni,
riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture
di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi
di trasferimento.
Presso il Ministro, per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica costituito il comitato
per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati
dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca
e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani.
Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema
di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.
Art. 4.
Per facilitare l'accesso della piccola e media industria
al "Fondo speciale per la ricerca applicata" nonché
il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche
alle stesse aziende, possono essere concessi contributi
alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate,
a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche
di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del
50% dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo
richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni
pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
partecipazioni statali, che li includerà in apposito
albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle
fatture convenientemente documentate, in particolare sul
tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del
servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo
riservata alla piccola e media industria, per un importo
massimo pari al 15% del totale della riserva disponibile
in un anno. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento
di attuazione della presente norma.
Art. 5.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce
le disponibilità complessive del fondo di cui al
precedente art. 1 esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, quali risultano anche per effetto
del conferimento autorizzato con l'art. 1, destinandole,
annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento,
agli interventi previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni,
nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui
al successivo art. 8.
La riserva del 40% di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre
1974, n. 652, e la riserva del 20% di cui all'art. 10 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni
anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art. 6.
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono
cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui
al successivo art. 14 e con quelle previste a carico del
fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.
Art. 7.
L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore
dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni,
è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo
di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di
ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale
per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento
sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al
comma seguente.
L'ammissione viene decisa dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità
dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca
applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli
progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili
nell'anno in corso.
Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è
composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua
rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali,
in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua
rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica.
Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR). L'ammissione di ciascun
progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca
applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi
del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione
da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo
al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della
domanda.
Art. 8.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente
della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di
ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI
programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo
di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili
di traduzione industriale nel medio periodo.
Art. 9.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei
programmi di cui all'articolo precedente con contratti di
ricerca, ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.
I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare
italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una
stabile organizzazione in Italia, detti contratti debbono
precedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili
sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti
stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione
dei risultati parziali o finali.
La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi
con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota
sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo
e preindustrializzazione.
I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per
lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni
sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici
di ricerca. Sono esclusi dai benefici del presente articolo
gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.
La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di
ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'oggetto specifico
della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità
generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'art.
7.
Art. 10.
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo
interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici
economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali,
possono proporre al Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli
oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di
un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque
interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione,
in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine
di definire compiti e responsabilità in relazione
a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 11.
Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del
contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica
e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di
cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto
può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili
e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al
brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base
di indicazioni del comitato di cui all'art. 7.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato
di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati
finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente
sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca,
nonch sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle
direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione
del rapporto costi-benefici.
Art. 12.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro,
saranno emanate norme per disciplinare le modalità
di funzionamento del comitato di cui al precedente art.
7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo
da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento
dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere,
anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato,
comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli
enti pubblici, il comando del personale occorrente sino
al numero massimo di venticinque unità. Le spese
relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione
o ente di provenienza.
Art. 13.
Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli
8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione
del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla
legge 25 ottobre 1908, n. 1089, e successive modificazioni
ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel
triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati,
a favore del fondo stesso, con l'art. 3 del decreto-legge
31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella
legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente
legge. Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono
trasferite alle altre disponibilità del fondo.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
Art. 14.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituito il "Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica".
Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio
ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti o processi produttivi già
esistenti.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione,
sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilità agli interventi del fondo, indica la
priorità di questi avendo riguardo alle esigenze
generali dell'economia nazionale e determina i criteri per
le modalità dell'istruttoria.
Art. 15.
Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente
sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata
non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni
di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse
pari al 15% e al 60%, rispettivamente nel periodo di preammortamento
e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1970, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto
di cui al terzo comma del successivo art. 16.
Il finanziamento non può superare l'80% del previsto costo
del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze
fissate nel contratto di cui all'articolo seguente.
L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel
periodo di attuazione del programma non può superare l'80%
dell'ammontare del finanziamento.
Il residuo 20% è erogato dopo la presentazione di
idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione
del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare,
in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento
di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa,
un contributo pari al valore attuale della differenza tra
le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al
tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento
e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui
al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione
di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla
base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di
cui al terzo comma del successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato
al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale
di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla
formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente
articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai
due anni precedenti alla presentazione della domanda di
ammissione ai benefici stessi.
Art. 16.
Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate,
insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria,
secondo modalità deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono
deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto
dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge
12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal
Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti
altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche
attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro
della industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica.
Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità
dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari
da inserire nel contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato,
anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa
in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione
del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa,
i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre
imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni
di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione
dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione,
da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo
né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi
25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso
oggetto e le stesse finalità.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione
delle comande con la relativa documentazione e quelli per
la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un
suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente
articolo, può revocare il provvedimento di concessione del
mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica
soluzione la parte del debito residuo in linea capitale,
oppure può disporre l'annullamento del 50% del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere del comitato di cui al secondo comma del presente
articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione
delle penali previste dal contratto.
RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione
dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui
risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma
nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi
immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le
singole erogazioni del mutuo.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
Art. 18.
Autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento
al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della
somma di lire 1500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è
determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi
anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20% degli stanziamenti è riservata
al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate
ai sensi dell'art. 2, lettera f) della legge 12 agosto 1977,
n. 675.
Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità
nette complessive del fondo.
RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Art. 19.
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente
legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI)
Art. 20.
Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino,
anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità
produttiva mediante soppressione degli impianti marginali
sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti
alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività
almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto
alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a
quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA
e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui
al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni
tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni
tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalità di cui al precedente comma costituito
presso il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato
il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale
degli impianti siderurgici", i cui interventi sono
prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con
ciclo produttivo a carica solida. é autorizzato,
a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo
di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della
somma di lire 300 miliardi.
La quota del conferimento relativa all'anno 1981 determinata
in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni
del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente
comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita
contabilità speciale istituita presso la tesoreria
dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo
delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita
da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello
stesso Ministro.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa
certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale
competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli
impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il
mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento,
alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità
della spesa e la regolarità della documentazione,
lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (CREDITI) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Art. 21.
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire
1300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione
della presente legge, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni
finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la
voce "Misure particolari in alcuni settori della economia"
.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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