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Legge 28/02/1986 n. 44

MEZZOGIORNO
Legge 28 febbraio 1986, n. 44 (in Gazz. Uff., 1° marzo, n. 50).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

MEZZOGIORNO

Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'art. 1: al comma 1, dopo le parole: "29 anni", sono inserite le seguenti: "le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi";

al comma 1, alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il terzo anno il contributo è concedibile semprechè dal progetto medesimo, detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";

al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati, al successivo comma 6";

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
" 1-bis.
Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.
1-ter.
Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. é consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater.
Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione
";

il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Tali criteri e modalità tengono conto:
a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;
c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile
";

al comma 3, dopo la parola: "agricole" sono inserite le seguenti: ", alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,";

al comma 4, dopo la parola: "prioritari" sono inserite le seguenti: "con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 6, dopo le parole: "il presidente del comitato" sono inserite le seguenti: ", previa deliberazione del comitato stesso,";

il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7.
Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis.
Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente
";

al comma 9, le parole: "può esprimere" sono sostituite dalla seguente: "esprime";

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis.
Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter.
Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987
";

il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno";

dopo il comma 14, è inserito il seguente:
"14-bis.
Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"
".

All'art. 2: il comma 2 è soppresso.

Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 
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