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Legge 28/02/1986 n. 44
MEZZOGIORNO
Legge 28 febbraio 1986, n. 44 (in Gazz. Uff., 1° marzo,
n. 50).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
MEZZOGIORNO
Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
All'art. 1:
al comma 1, dopo le parole: "29 anni", sono inserite
le seguenti: "le cui quote di partecipazione
o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi";
al comma 1, alla lettera c), è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Per
il terzo anno il contributo è concedibile semprechè
dal progetto medesimo, detto contributo risulti necessario
per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte
in fine le seguenti parole: "avvalendosi
dei soggetti pubblici e privati indicati, al successivo
comma 6";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
" 1-bis.
Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio
di fattibilità e di analisi di mercato.
1-ter.
Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere
iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i
loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente
le clausole, di cui al successivo art. 26 dello stesso decreto,
che devono essere osservate in fatto. é consentita
l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi
anche in misura superiore a quella fissata dall'art. 23
dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater.
Nelle società di cui al precedente comma 1 è
nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote
societarie da parte di soci di età compresa tra i
18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito,
ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione";
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie
sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro,
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Tali criteri e modalità tengono conto:
a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di
maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre
ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano,
tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture
già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali
e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino
le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a
data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti
alle cooperative od alle società;
c) della necessità di privilegiare le cooperative
nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni
finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni
regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere
dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni
strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da
assicurare la massima celerità nell'erogazione dei
contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative
ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione
e, a parità di condizioni economiche e produttive,
le iniziative promosse da cooperative e società a
prevalente composizione femminile";
al comma 3, dopo la parola: "agricole"
sono inserite le seguenti: ", alla
produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
al comma 4, dopo la parola: "prioritari"
sono inserite le seguenti: "con
particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione";
al comma 5, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", nonchè da tre
rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative a livello nazionale";
al comma 6, dopo le parole: "il
presidente del comitato" sono inserite le seguenti:
", previa deliberazione del comitato
stesso,";
il comma 7 è sostituito dai
seguenti:
"7.
Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, articola a livello territoriale le
attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative,
anche utilizzando personale e strutture degli organismi
dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle
domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione
al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità
e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis.
Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali
di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile composti da rappresentanti della cooperazione,
degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento
attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate
territorialmente";
al comma 9, le parole: "può
esprimere" sono sostituite dalla seguente: "esprime";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis.
Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre
1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie
per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni
si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare
richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le
abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter.
Il termine di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei
trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni
speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini
dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato
al 31 marzo 1987";
il comma 12 è sostituito dal
seguente:
"12. Periodicamente,
e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti
di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del
presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce
alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri
di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno";
dopo il comma 14, è inserito
il seguente:
"14-bis.
Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente
"Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal
presente decreto è incrementata di lire 600 miliardi
per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi
per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito
degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento
legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno"".
All'art. 2:
il comma 2 è soppresso.
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno
efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle
norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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