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Legge 29/07/1981 n. 394
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA')
Legge 29 luglio 1981, n. 394 (in Gazz. Uff., 29 luglio,
n. 206).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle
esportazioni italiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA')
Articolo unico.
Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane, è convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
L'art. 1
è soppresso;
L'art. 2
è sostituito dal seguente: "Art.
2. - é istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione
di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici
a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato
da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, è composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega,
dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio
con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica
designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in
caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento,
da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
1976, n. 71.
Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo
le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese
quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse
costituiti, e alle società a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo
si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente
alle attività volte ad incrementare la domanda estera
del settore. é autorizzato il conferimento al fondo
di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per
il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno
1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982
e 1983.";
Gli articoli
3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
L'art. 7
è sostituito dal seguente: "Art.
7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma,
l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento
erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda
da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione
del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo
previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione
ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
è limitata alle spese che non risultino giustificate
da idonea documentazione.
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo,
il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi
della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.";
All'art. 8,
l'ultimo comma è soppresso;
L'art. 9
è soppresso;
All'art. 10:
nel primo comma, le parole: "e con la partecipazione"
sono sostituite dalle seguenti: "anche
con la partecipazione"; il penultimo comma è
sostituito dal seguente: "I fondi
occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti
commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria,
e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi
a decorrere dall'esercizio 1982."; l'ultimo
comma è soppresso;
L'art. 11
è sostituito dal seguente: "Art.
11. - L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende
agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività
diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè
con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti,
convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in
Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di
progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma
di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti
studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità,
partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente
comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo
1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività
svolte e i risultati conseguiti. é autorizzata per
il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi
per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20
miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità
di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi
del presente articolo.";
Gli articoli
12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'art. 20:
il primo comma è sostituito dal seguente: "Oltre
alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto
dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità
previste dal presente decreto il Ministro del commercio
con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le
sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale
di enti pubblici compresi quelli economici, nonchè
di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di
un contingente di cinque unità. Detto personale rimane
a carico degli enti di provenienza."; il secondo
comma è soppresso;
L'art. 21
è soppresso;
All'art. 22
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il
Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da
solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere
crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonchè
dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano
le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto
comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227. L'art.
20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso.";
L'art. 23
è soppresso;
All'art. 27,
le parole "125 miliardi" sono sostituite con le
seguenti: "110 miliardi".
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