Regione Piemontelogo Asso-NET le cooperative | Extranet
prodotti | ricette | percorsi | appuntamenti | foto | lavoro | novita'
 
  Asso-NET Asso-NET  
  leggi    
   

Legge 05/10/1991 n. 317

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 237, del 9 ottobre).
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')

CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
Capo I FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Finalità della legge e definizione di piccola impresa.

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonchè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.

2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.


Art. 2.
Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.

1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonchè dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.


Art. 3.
Forme di partecipazione al capitale di rischio.

1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'art. 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 9, si considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;
b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b);
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;
c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).


Art. 4.
Controlli.

1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonchè delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonchè degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2.
Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria.
Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali".

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.

INDIETRO

 

 

 
    Asso-NET help | mappa | e-mail