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Legge 05/10/1991 n. 317
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff. n. 237, del 9 ottobre).
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO (GENERALITA')
Capo I FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Finalità
della legge e definizione di piccola impresa.
1. La presente legge ha la finalità
di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività
delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa,
con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di
società consortili tra piccole imprese nonchè
dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative
di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese
industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle
piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi
di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni
di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si
considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più
di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito,
al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi,
anche del terziario avanzato, quella avente non più
di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito,
al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni
di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite
anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di
servizi si intendono quelle che operano nei settori dei
servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento
di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica,
di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
4. Sono destinatarie delle agevolazioni
previste dall'art. 9 le società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo di cui all'art. 2. 5. Ai fini della valutazione
dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo
e all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n 443, si considerano
come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni
di cui all'art. 2359 del codice civile. 6. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto
i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando
il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione
generale sulla situazione economica del Paese; si procede
all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento
del valore del capitale precedentemente stabilito.
Art. 2.
Società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.
1. Al fine di poter beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite
società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni
temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite
in forma di società di capitali, che non possano
comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni
di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società
finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma
1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte
le società finanziarie di cui al comma 2 per poter
esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare
delle agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda
di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori,
dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti
il collegio sindacale, nonchè dei soggetti che esercitano
il controllo della società stessa ai sensi dell'art.
2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento,
i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti
in partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b)
e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità
delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco
delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza
di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Art. 3.
Forme
di partecipazione al capitale di rischio.
1. Ai fini della verifica dei limiti
di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese
ai sensi dell'art. 2 per l'ammissione alle agevolazioni
previste dall'art. 9, si considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità
limitata;
b) acquisto di azioni di società per azioni e in
accomandita per azioni;
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società
di cui alle lettere a) e b);
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo
di cui all'art. 2, comma 3, è fatto divieto alle
società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con
diritto di voto emesse:
a) da altre società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo;
b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, la stessa o altre società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste
controllati;
c) da società o enti dei cui organi facciano parte
gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino
tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
d) da società che siano finanziate in misura prevalente
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 4.
Controlli.
1. Per il controllo delle dichiarazioni,
corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art.
10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli
articoli 6, 7, 8 e 9, nonchè delle domande di agevolazione
avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art.
12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite
convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale), nonchè degli istituti
abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il
credito alle imprese artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula
delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il
triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite
al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma
2.
Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può comunque disporre
ulteriori accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale
di cui all'art. 39, comma 1, svolge attività di rilevazione
ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo
delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento
con gli osservatori economici esistenti su base regionale
e in sede comunitaria.
Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione
dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società
finanziarie regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere
dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese
industriali".
6. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività
di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse
regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di
ogni anno una relazione conclusiva.
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