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Legge 20/10/1990 n. 304
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA')
Legge 20 ottobre 1990, n. 304 (in Gazz. Uff., 26 ottobre,
n. 251).
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA')
Art.
1.
1. Al fine di assicurare la continuità
degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale
all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito
centrale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350
milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.
2. I programmi di penetrazione commerciale
ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di
cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento
durevole delle imprese sui mercati esteri.
Art. 2.
1. Al fine di promuovere la commercializzazione
nei mercati esteri dei prodotti agro-alimentari italiani,
il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro
di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può
concedere contributi, tramite l'Istituto nazionale per il
commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota
per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano
al distributore estero, di determinati prodotti.
2. I settori produttivi interessati,
i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti
dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto
degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana alle
Comunità europee, con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.
3. Per il finanziamento dei contributi
di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire
9 miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo
1991-1992. Tale disponibilità verrà iscritta
al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero.
Art. 3.
1. Le disponibilità finanziarie
di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi
di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a
fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane
per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione
immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi
a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato
art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici
della gara a fronte della quale le spese medesime siano
state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente
ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento
alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle
somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonchè
i criteri, le modalità ed i limiti di concessione
e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste
di finanziamento delibererà il comitato per la gestione
del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n.
251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 394 del 1981.
Art. 4.
1. I titoli di cui alla lettera a)
del primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977,
n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di
bollo di cui al secondo comma dello stesso art. 32 e sono
ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorchè
non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento
nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e semprechè
attengano ad operazioni di credito all'esportazione con
dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b)
del primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977,
n. 227, nonchè di cui ai commi terzo e quarto dello
stesso art. 32 competono anche relativamente agli effetti
e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
3. Il terzo comma dell'art. 10 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi
annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989,
n. 83, e le relative norme di attuazione".
Art. 5.
1. Al fine di agevolare la costituzione
delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990,
n. 100, nonchè la costituzione in Paesi in via di
sviluppo di società miste, con la partecipazione
di imprese italiane e locali, per la produzione in detti
Paesi di beni o servizi destinati al mercato locale o al
mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità europee,
la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni
dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti
da dette società miste ed il reddito complessivo
dell'impresa italiana, computata al netto del credito di
imposta di cui all'art. 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito
di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni,
è riscossa, in deroga agli articoli 3 e 3-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni, mediante iscrizione in
ruolo principale in dieci rate senza interessi a decorrere
dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni.
Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione
delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi
dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al presente
articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno
inizio dal 1° gennaio 1990 e alle società miste
costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.
3. Con decreti del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze
e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i
requisiti dei soggetti beneficiari e le modalità
della loro partecipazione alle società di cui al
comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori
produttivi, e sono fissati i criteri e le modalità
per la concessione delle dilazioni.
Art. 6.
1. Presso il Ministero del commercio
con l'estero è istituito l'Osservatorio economico
per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti
il commercio estero, distinti per flussi di importazione
ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree
geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro
nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo
di competenza del Ministero; può compiere studi e
controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico
alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso
sistemi informatici con organismi nazionali e internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero,
per l'attività connessa all'Osservatorio, può
avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori
universitari, nonchè di esperti in commercio estero
o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La
segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro
unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio
con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario
con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni
e quello per i membri della segreteria sono determinati
con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto
con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione
di spesa.
Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare
l'esportazione di prodotti".
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione
degli articoli 1 e 2, pari a lire 46.850 milioni per l'anno
1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992, si provvede:
a) quanto a lire 46.850 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dell'accantonamento "Interventi rivolti ad
incentivare l'esportazione di prodotti" iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990; b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante
utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dell'accantonamento
"Rifinanziamento dell'art. 2 della legge n. 394 del
1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero"
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo
9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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