| |
|
Decreto-legge 28/05/1981 n. 251 [CON]
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE ESPORTAZIONI
E IMPORTAZIONI (GENERALITA') Decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 147). - Provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane
Il Presidente della
Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure
per il sostegno delle esportazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto:
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Art. 1.
Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno
precedente hanno raggiunto una quota superiore al 30% del
totale della produzione fatturata nello stesso periodo o
che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo
biennio in misura superiore alla media nazionale del settore
sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi
sul finanziamento agevolato degli investimenti idustriali
limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui
esecuzione abbia avuto inizio successivamente al 1°
gennaio 1981, ferme restando le priorità previste
dalle singole vigenti disposizioni di legge. Dai benefici
previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti
nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 1 è soppresso;
Art. 2.
é autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il
triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire
75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno
degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale
per il commercio estero, annualmente in unica soluzione,
per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di
contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche
alle imprese alberghiere e turistiche. Con decreto del Ministro
del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la
quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonchè
la priorità in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione
della azienda, ai settori ed alle aree geografiche.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - é istituito presso
il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato
alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato
da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, è composto: a) dal Ministro del commercio
con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato,
che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal
direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso
di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal
direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da
un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
1976, n. 71.
Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo
le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese
quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse
costituiti, e alle società a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo
si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente
alle attività volte ad incrementare la domanda estera
del settore. é autorizzato il conferimento al fondo
di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per
il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno
1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982
e 1983.";
Art. 3.
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art.
2 del presente decreto le imprese, anche in forma associata,
devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio
estero programmi promozionali organici coerenti con le linee
e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge
16 marzo 1976, n. 71.
I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare
analiticamente: a) le attività di esportazione che
si intendono sviluppare; b) i paesi o le aree geografiche
interessate; c) gli interventi e gli strumenti occorrenti
e i relativi tempi di attuazione; d) l'ammontare delle spese
preventivate per ogni anno relativamente a ciascuna delle
iniziative di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24
maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare; e) le previsioni
di incremento delle esportazioni in valore e quantità,
nonchè la prevista percentuale di incremento del
rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale; f)
i tempi previsti per la realizzazione del programma e per
il recupero delle spese di cui alla lettera d).
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 3 è soppresso;
Art. 4.
Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto
nazionale per il commercio estero formulerà motivate
proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine
alla concessione del contributo sulla base dei risultati
della istruttoria compiuta. Sulle proposte di cui al comma
precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede
con decreto, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente
decreto.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 4 è soppresso;
Art. 5.
Il comitato di cui all'art. 4, secondo comma, è istituito
presso il Ministero del commercio con l'estero ed è
composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero, o
su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) dal dirigente generale della Direzione generale dello
sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente
superiore in servizio presso la medesima Direzione; c) dal
direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato; d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle
foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati
dai rispettivi Ministri.
Il comitato è integrato da due esperti designati,
in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio
con l'estero tra quelli di cui all'art. 20, primo comma,
lettera b), del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 5 è soppresso;
Art. 6.
Col decreto di approvazione del programma il Ministro del
commercio con l'estero fissa l'entità del contributo
tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione
del programma comporta per la gestione aziendale e delle
potenzialità di incremento delle esportazioni della
stessa impresa.
L'ammontare annuo del contributo non può essere superiore
al 60% delle spese del programma riferibili allo stesso
anno per le piccole e medie imprese e al 40% per le altre.
In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo
l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato
alla erogazione del contributo in via anticipata per il
50% del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte
di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 6 è soppresso;
Art. 7.
Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'art.
6 sono tenute a riservare al fondo di cui all'art. 2, sino
a concorrenza delle erogazioni, il 2% dei maggiori introiti
valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel
quinquiennio successivo.
Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non
inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario
al contributo su nuovi progetti. In caso di mancata realizzazione
dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione
delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda
da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione
delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale,
è limitata a quelle che non risultino giustificate
da idonea documentazione. Per il recupero delle somme di
cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio
estero è autorizzato ad avvalersi della procedura
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - In caso di mancata realizzazione
dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione
del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso
di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda
da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione
del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo
previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione
ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
è limitata alle spese che non risultino giustificate
da idonea documentazione.
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo,
il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi
della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.";
Art. 8.
Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in
favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni
altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con
esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.
Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un
solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma,
subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.
Nel caso che più imprese presentino
programmi della stessa natura per il medesimo settore nella
stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio
estero svolgerà ogni opportuno intervento per associare
le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di unificazione
delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino
come le più idonee a rappresentare la produzione
italiana all'estero.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] All'art. 8, l'ultimo
comma è soppresso;
Art. 9.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalità
e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il
commercio estero, nonchè le procedure di controllo
della realizzazione dei programmi, delle relative spese
e di accertamento degli introiti valutari di cui al primo
comma del precedente art. 7.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 9 è soppresso;
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE
Art. 10.
Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di
prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori,
individuati con provvedimento della regione tra produttori
singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione
e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici
territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro
del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè
non diretti a sovvenzionare l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo,
i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi
anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente
alle attività volte ad incrementare la domanda estera
del settore. Il contributo annuale non può essere
concesso per più di un triennio e per un ammontare
annuo superiore del 20% ai costi del personale e, in ogni
caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.
Nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi
di cui al precedente comma.
Con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura
e delle foreste, sarà determinata, in favore dei
consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la
quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad
essi riservata.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 10: nel primo comma,
le parole: "e con la partecipazione"
sono sostituite dalle seguenti: "anche
con la partecipazione"; il penultimo comma è
sostituito dal seguente: "I fondi
occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti
commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria,
e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi
a decorrere dall'esercizio 1982."; l'ultimo
comma è soppresso;
ESPORTAZIONI
E IMPORTAZIONI (GENERALITA')
Art. 11.
é autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il
triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire
25 miliardi per il 1981, di lire 50 miliardi per il 1982
e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto
nazionale per il commercio estero, annualmente in unica
soluzione, per l'attività svolta dall'Istituto stesso
a sostegno del programmi promozionali in Paesi diversi da
quelli delle Comunità europee delle aziende agricole,
delle piccole e medie imprese che svolgono attività
diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè
dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - L'ICE è autorizzato
a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie
imprese che svolgono attività diretta alla produzione
di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti
fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione
e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità
europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione
e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie
internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente
comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo
1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività
svolte e i risultati conseguiti. é autorizzata per
il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi
per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20
miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità
di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi
del presente articolo.";
Art. 12.
L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato
a stipulare con le imprese di cui all'art. 11 del presente
decreto convenzioni, con finanziamenti a parziale carico
del fondo di cui allo stesso art. 11, per la predisposizione
e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli
obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16
marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di
dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre
e fiere campionarie internazionali.
La rispondenza del progetto al programma è accertata
con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito
il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto.
Con lo stesso decreto è, altresì, fissata
la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore
ad un terzo, della spesa ammessa al finanziamento di cui
all'art. 11 del presente decreto.
Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale
per il commercio estero terrà conto esclusivamente
delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative,
con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese
generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 12 è soppresso;
Art. 13.
All'onere conseguente al finanziamento delle convenzioni
previste dall'art. 12 del presente decreto l'Istituto nazionale
per il commercio estero provvede mediante prelievo dal fondo
di cui al precedente art. 11.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 13 è soppresso;
Art. 14.
é autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa
di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire
100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604,
lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap.
1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni
al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.
Art. 15.
A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
1606 e 1610, concernenti, rispettivamente, la organizzazione
ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto
nazionale per il commercio estero, sono unificati in un
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del commercio con l'estero.
Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun
anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al
comma precedente è trasferito all'Istituto nazionale
per il commercio estero in unica soluzione.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 15 è soppresso;
Art. 16.
A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti
rispettivamente dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1954,
n. 1083, e dall'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n.
518, sono unificati.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio
di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate
alle singole iniziative.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 16 è soppresso;
Art. 17.
Con la stessa relazione di cui all'art. 3 della legge 16
marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio
estero riferirà altresì partitamente sulle
attività svolte e i risultati conseguiti con i singoli
fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 17 è soppresso;
Art. 18.
I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio
estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero del commercio con l'estero, per le finalità
di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto e all'art.
1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque
non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili,
previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero,
nell'esercizio successivo.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 18 è soppresso;
Art. 19.
Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale
per il commercio estero è esercitato, anche per la
gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio
con l'estero, nelle forme di cui all'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.
Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai
corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi
anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della
speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'art.
9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 19 è soppresso;
Art. 20.
Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto
dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità
previste dal presente decreto il Ministero del commercio
con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le
sopravvenute eccezionali esigenze di servizio: a) personale
di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè
di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di
un contingente di venticinque unità, modificabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del
tesoro.
Detto personale rimane a carico
degli enti di provenienza; b) esperti nominati, ove se ne
ravvisi la necessità per speciali esigenze tecniche
di servizio, con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita
commissione costituita con decreto del Ministro stesso,
nel limite massimo di 10 unità, modificabile con
le modalità di cui alla precedente lettera a).
Il trattamento economico e di missione
degli esperti di cui al punto b) del comma precedente è
determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle
retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato
di corrispondente livello. I compensi per lavoro straordinario,
indennità di missione e rimborsi di spese sono a
carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 20: il primo comma
è sostituito dal seguente: "Oltre
alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto
dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità
previste dal presente decreto il Ministro del commercio
con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le
sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale
di enti pubblici compresi quelli economici, nonchè
di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di
un contingente di cinque unità. Detto personale rimane
a carico degli enti di provenienza."; il
secondo comma è soppresso;
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA') AGRICOLTURA (GENERALITA')
Art. 21.
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, è sostituito dai seguenti: "Ne
fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni
statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato
è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, che ne è vice presidente". Il primo
comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
è sostituito dal seguente: "é istituito
nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la
politica agricola ed alimentare (CIPAA). Esso è composto
dai Ministri del bilancio e della programmazione economica,
dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni
statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei lavori pubblici, del commercio con l'estero, nonchè
dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio
e della programmazione economica".
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 21 è soppresso;
CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Art. 22.
Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma,
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così
come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi
riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi
sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento
differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione
di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno
1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno
1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero sarà stabilita la quota
del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata
per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni,
nonchè per la corresponsione di contributi in conto
interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate
all'estero.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 22 sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: "Il Mediocredito
centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio
con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari
ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonchè dell'art.
27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle
predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni
e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della
citata legge 24 maggio 1977, n. 227. L'art. 20 della legge
24 maggio 1977, n. 227, è soppresso.";
Art. 23.
Limitatamente all'incremento previsto dall'art. 22 del presente
decreto, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero, e riservata al finanziamento delle operazioni
di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera
n), della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse
con priorità le aziende agricole, le piccole e medie
imprese che svolgano attività dirette alla produzione
di beni e di servizi, nonchè i consorzi e i raggruppamenti
tra le stesse costituiti.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] L'art. 23 è soppresso;
Art. 24.
In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma,
del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive
modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio
con l'estero può delegare al Mediocredito centrale
le competenze previste dal citato art. 13, primo comma,
lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo
agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Art. 25.
Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) un contributo agli interessi
in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente
esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali,
nonchè l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori
da esse effettuati".
Art. 26.
Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo
comma è sostituito dal seguente: "Le
operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente
legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento
della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati
dal debitore estero prima della materiale esportazione,
anche se depositati presso una banca nazionale od estera,
oppure a fronte di idonea documentazione.
Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro
del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio".
Art. 27.
All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione
del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Misure particolari in
alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981
n. 394 ART UNICO] All'art. 27, le parole "125 miliardi"
sono sostituite con le seguenti: "110
miliardi".
Art. 28.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
|
|