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Decreto-legge 28/05/1981 n. 251 [CON]

CREDITO ALL'ESPORTAZIONE ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA') Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 147). - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il sostegno delle esportazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto:

CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 1.
Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 30% del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti idustriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1981, ferme restando le priorità previste dalle singole vigenti disposizioni di legge. Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 1 è soppresso;

Art. 2.
é autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonchè la priorità in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione della azienda, ai settori ed alle aree geografiche.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - é istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71.
Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. é autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
";

Art. 3.
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto le imprese, anche in forma associata, devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio estero programmi promozionali organici coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71.
I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare analiticamente: a) le attività di esportazione che si intendono sviluppare; b) i paesi o le aree geografiche interessate; c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i relativi tempi di attuazione; d) l'ammontare delle spese preventivate per ogni anno relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare; e) le previsioni di incremento delle esportazioni in valore e quantità, nonchè la prevista percentuale di incremento del rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale; f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e per il recupero delle spese di cui alla lettera d).
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 3 è soppresso;

Art. 4.
Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto nazionale per il commercio estero formulerà motivate proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla concessione del contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta. Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede con decreto, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 4 è soppresso;

Art. 5.
Il comitato di cui all'art. 4, secondo comma, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero ed è composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente superiore in servizio presso la medesima Direzione; c) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri.
Il comitato è integrato da due esperti designati, in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di cui all'art. 20, primo comma, lettera b), del presente decreto.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 5 è soppresso;

Art. 6. Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio con l'estero fissa l'entità del contributo tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma comporta per la gestione aziendale e delle potenzialità di incremento delle esportazioni della stessa impresa.
L'ammontare annuo del contributo non può essere superiore al 60% delle spese del programma riferibili allo stesso anno per le piccole e medie imprese e al 40% per le altre.
In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato alla erogazione del contributo in via anticipata per il 50% del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 6 è soppresso;

Art. 7.
Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'art. 6 sono tenute a riservare al fondo di cui all'art. 2, sino a concorrenza delle erogazioni, il 2% dei maggiori introiti valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel quinquiennio successivo.
Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo su nuovi progetti. In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale, è limitata a quelle che non risultino giustificate da idonea documentazione. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
";

Art. 8.
Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.
Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

Nel caso che più imprese presentino programmi della stessa natura per il medesimo settore nella stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio estero svolgerà ogni opportuno intervento per associare le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di unificazione delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino come le più idonee a rappresentare la produzione italiana all'estero.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 8, l'ultimo comma è soppresso;

Art. 9.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonchè le procedure di controllo della realizzazione dei programmi, delle relative spese e di accertamento degli introiti valutari di cui al primo comma del precedente art. 7.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 9 è soppresso;

 

CREDITO ALL'ESPORTAZIONE CONSORZI E IMPRESE COOPERATIVE

Art. 10.
Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20% ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.
Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad essi riservata.

Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 10: nel primo comma, le parole: "e con la partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche con la partecipazione"; il penultimo comma è sostituito dal seguente: "I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982."; l'ultimo comma è soppresso;

 

ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI (GENERALITA')

Art. 11.
é autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di lire 50 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per l'attività svolta dall'Istituto stesso a sostegno del programmi promozionali in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11. - L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti. é autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.
";

Art. 12.
L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a stipulare con le imprese di cui all'art. 11 del presente decreto convenzioni, con finanziamenti a parziale carico del fondo di cui allo stesso art. 11, per la predisposizione e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
La rispondenza del progetto al programma è accertata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto.
Con lo stesso decreto è, altresì, fissata la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore ad un terzo, della spesa ammessa al finanziamento di cui all'art. 11 del presente decreto.
Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale per il commercio estero terrà conto esclusivamente delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 12 è soppresso;

Art. 13.
All'onere conseguente al finanziamento delle convenzioni previste dall'art. 12 del presente decreto l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede mediante prelievo dal fondo di cui al precedente art. 11.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 13 è soppresso;

Art. 14.
é autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.

Art. 15.
A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1606 e 1610, concernenti, rispettivamente, la organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma precedente è trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica soluzione.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 15 è soppresso;

Art. 16.
A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti rispettivamente dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, sono unificati.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate alle singole iniziative.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 16 è soppresso;

Art. 17.
Con la stessa relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio estero riferirà altresì partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 17 è soppresso;

Art. 18.
I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per le finalità di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto e all'art. 1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, nell'esercizio successivo.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 18 è soppresso;

Art. 19.
Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esercitato, anche per la gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle forme di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 19 è soppresso;

Art. 20.
Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio: a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di venticinque unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.
Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza; b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessità per speciali esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di 10 unità, modificabile con le modalità di cui alla precedente lettera a).

Il trattamento economico e di missione degli esperti di cui al punto b) del comma precedente è determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello. I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 20: il primo comma è sostituito dal seguente: "Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza."; il secondo comma è soppresso;

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA') AGRICOLTURA (GENERALITA')

Art. 21.
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti: "Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne è vice presidente". Il primo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è sostituito dal seguente: "é istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica".
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 21 è soppresso;

 

CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 22.
Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonchè dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227. L'art. 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso.";

Art. 23.
Limitatamente all'incremento previsto dall'art. 22 del presente decreto, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e riservata al finanziamento delle operazioni di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse con priorità le aziende agricole, le piccole e medie imprese che svolgano attività dirette alla produzione di beni e di servizi, nonchè i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] L'art. 23 è soppresso;

Art. 24.
In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 25.
Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonchè l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".

Art. 26.
Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione.
Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
".

Art. 27.
All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione [L 29.07.1981 n. 394 ART UNICO] All'art. 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "110 miliardi".

Art. 28.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 
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