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Legge 28/11/1965 n. 1329
INDUSTRIA,
COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')
Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (in Gazz. Uff., 14 dicembre,
n. 311).
Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.
(SABATINI)
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà
o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto
di opzione o con patto di trasferimento della proprietà
al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine
utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non
inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei
benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità
che saranno determinate ai sensi del successivo art. 4,
in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un
contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore
o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola
della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale
nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a
norma del successivo art. 3.
Art. 2.
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi
dell'art. 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte
un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei
contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Art. 3.
I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli
articoli precedenti, nonchè gli atti costitutivi
di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti
su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato
nell'art. 1. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti
previsti dal successivo art. 7. Nel registro della cancelleria
dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti
di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità
dei contraenti, nonchè quella della località
in cui sarà installata o utilizzata la macchina.
La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge
rende opponibile la riserva della proprietà, o dei
diritti del locatore, nonchè il privilegio legale,
ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto
del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
Art. 4.
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità
per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli
del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi
dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con
decreto del Ministro per l'industria e per il commercio,
di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da
emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse,
incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte
al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura
di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore
a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse,
incorporate o congiunte.
Art. 6.
Il privilegio previsto dall'art. 2762 del Codice civile
ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore
ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste
dal terzo comma dell'articolo stesso. Il privilegio stesso
spetta anche, osservate le formalità indicate dal
quarto comma dell'art. 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse
del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte
del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'art.
l.
Art. 7.
I contratti di vendita con riserva di proprietà e
quelli di locazione previsti dalla presente legge possono
essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli
articoli 1406 e seguenti del Codice civile.
Art. 8.
Nei registri di cui al precedente art. 3 devono essere trascritti,
a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private
autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima
rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di
opzione.
Art. 9.
A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove
la macchina è registrata, annota sul certificato
di origine, di cui al secondo comma dell'art. 2, gli estremi
delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente
legge. A richiesta del compratore o del locatario, il venditore
o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati
di origine delle rate e dei canoni pagati.
Art. 10.
Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore
delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio
previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della
presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'art.
1. Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione
del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi
del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo
di privilegio. Le cambiali di cui al presente articolo devono,
a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di
cui al precedente art. 3 a cura del cancelliere, che annota
sulle stesse l'avvenuta trascrizione. Le cambiali possono
essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Art. 11.
Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa
macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente
e recare una numerazione progressiva con l'indicazione,
sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.
Art. 12.
Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate
possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate
anche in deroga ai vigenti statuti: a) presso le aziende
di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di
scadenza non superiore ai dodici mesi; b) presso gli istituti
e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni,
se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore
ai sessanta. Dette cambiali possono essere accettate a garanzia
di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga
agli statuti e alle leggi vigenti. Le cambiali di cui al
punto a) possono essere riscontate presso l'Istituto di
emissione, quelle di cui al punto b) possono essere riscontate
anche in deroga al vigente statuto, presso l'Istituto centrale
per il credito a medio termine.
Art. 13.
Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in
originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in
cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione
e dall'imposta di bollo. Le cambiali emesse ai sensi della
presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire
1000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.
Art. 14.
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto
la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di
calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento
del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza
mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro
tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi
annuali. Il contribuente è libero di fissare le percentuali
di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa
da anno ad anno, purchè nei tre esercizi non superi
il cento per cento.
Art. 15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno
apposto su di una macchina ai sensi della presente legge
ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della
macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del
Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo
concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della
macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile
il contrassegno. Chiunque ometta di far ripristinare il
contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile
da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso
o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere
del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione,
la cancellazione, o l'intervenuta irriconoscibilità,
è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000
a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi.
Art. 16.
La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'art.
4.
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